LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 3382-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato SALVATORE SAITA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 392/31/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA depositata il 9 dicembre 2010, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre 2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
Che:
l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva respinto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n. 775/07/2005, che aveva accolto il ricorso di G.N. avverso ruolo e cartella esattoriale con cui l’Amministrazione Finanziaria, a seguito dei controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, della dichiarazione dei redditi 2001, aveva determinato un maggior imponibile IRPEF ed accessori per l’anno 2000;
l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “insufficiente, omessa, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia”;
la contribuente si è costituita deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO
Che:
1.1. con il primo motivo di ricorso si lamenta che la CTR avrebbe annullato la cartella esattoriale con motivazione omessa ed insufficiente non avendo “dato… valore alla documentazione allegata sin dal primo grado di giudizio e mai contestata dal contribuente”, essendosi limitata ad affermare che l’Ufficio non aveva dato prova di quanto affermato circa le divergenze riscontrate in sede di controllo riguardo alle eccedenze d’imposta derivanti dalle precedenti dichiarazioni e alle minori compensazioni effettuate dalla parte;
1.2. la parte che in sede di legittimità si dolga, attraverso lo strumento di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, di un’errata valutazione di risultanze istruttorie, per il principio di autosufficienza ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Cass. nn. 19985/2017, 48/2014, 13677/2012, 17915/2010);
1.3. l’Agenzia ricorrente si è invece limitata a richiamare, genericamente, la “documentazione allegata fin dal primo grado di giudizio” ed ha omesso di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa dei documenti nel ricorso per cassazione;
2. sulla base di quanto sin qui illustrato il ricorso va respinto;
3. le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 30 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2018