LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18928-2016 proposto da:
T.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO ZAMPESE;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI POVEGLIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MIGLIACCIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 31/19/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA – MESTRE, depositata l’08/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.I. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 31/19/2016, depositata il 8.1.2016 la CTR del Veneto Lombardia rigettava l’appello proposto da T.V. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Treviso che aveva respinto il ricorso del contribuente proposto ne confronti di avvisi di liquidazione di ICI, emessi dal Comune di Povegliano, su terreni che il T. sosteneva fossero utilizzati come pertinenza di un fabbricato in via di costruzione.
Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.
L’ente locale si è costituito con controricorso.
A seguito del deposito, da parte della contribuente, dell’istanza di sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, al fine di consentire al Comune di Povegliano di deliberare l’adesione alla definizione delle liti fiscali pendenti, opportunità introdotta, per gli enti locali, dalla legge di conversione del D.L. n. 50 del 2017 questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 29073 del 2017, ha rinviato la causa a nuovo ruolo.
Non risultando idoneamente documentato l’avvenuta definizione della controversia con le modalità prescritte dal cit. D.L. conv., art. 11, in particolare la delibera dell’Ente locale di adesione alla definizione delle liti, ai sensi dell’art. 11, comma 1 bis, l’avvenuta comunicazione da parte dell’esattore delle somme dovute a tal fine dal contribuente e del versamento degli importi dovuti, deve disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo invitando le parti a documentare l’intervenuta definizione agevolata della controversia nel termine indicato in dispositivo.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo invitando le parti a documentare l’intervenuta definizione agevolata della controversia nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019