Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.21211 del 23/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 36242/19 proposto da:

-) O.F., elettivamente domiciliato a Roma, viale Angelico n. 38, presso l’avvocato Marco Lanzilao, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 25.7.2019 n. 3112;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. O.F., cittadino *****, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il ricorso non indica in modo chiaro per quale ragione l’odierno ricorrente abbia lasciato il proprio paese.

Solo a pagina 6 del ricorso il ricorrente discorre della “condizione di pericolo per la sicurezza individuale all’interno della *****”, mentre a pagina 19 fa un altrettanto generico riferimento “alle problematiche del paese di origine”.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento O.F. propose, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che la rigettò con ordinanza 13.8.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza 25.7.2019.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perché nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 non potesse essere concessa in quanto “mancava qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da O.F. con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Esso infatti non assolve all’onere, richiesto a pena d’inammissibilità dalla norma appena ricordata, di esporre in modo chiaro e ordinato lo svolgimento del processo, e segnatamente i fatti posti a fondamento della domanda; la decisione di primo grado; i motivi di impugnazione in appello.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021

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