LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 37707/19 proposto da:
-) K.E., elettivamente domiciliato a Peschiera del Garda, via Marzan n. 4, presso l’avvocato Antonio Invidia, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Brescia 11.11.2019 n. 231;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. K.E. ha impugnato per cassazione l’ordinanza 16 dicembre 2019 n. 231 pronunciata dal giudice di pace di Brescia.
Il ricorso non espone quale sia il contenuto della suddetta ordinanza, da chi sia stato introdotto in giudizio, quali i fatti oggetto del thema decidendum.
2. L’amministrazione dell’interno è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo di ricorso è intitolato “violazione art. 360 c.p.c., nn. 3-5. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – violazione dell’art. 111 Cost.”.
L’illustrazione del motivo contiene una lunga disquisizione sui rapporti tra l’art. 6 CEDU, l’art. 111 Cost. e gli artt. 512 e 512 bis c.p.p..
Esso risulta in larga parte trascritto ad litteram da un articolo di dottrina pubblicato sul sito web di un noto editore giuridico.
2. Il ricorso è manifestamente inammissibile per totale inintelligibilità dei fatti di causa (art. 360 c.p.c., n. 3); e per totale carenza di qualsiasi ragionata censura pertinente rispetto al contenuto oggettivo del provvedimento impugnato (art. 360 c.p.c., n. 4).
2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.
P.Q.M.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021