LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 37856/19 proposto da:
-) P.N., elettivamente domiciliato a Roma, via Barnaba Tortolini n. 30, presso l’avvocato Alessandro Ferrara, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso il decreto del Giudice di pace di Roma 18.11.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. P.N., cittadina *****, con decreto del prefetto di Roma 15 novembre 2019 venne espulsa dal territorio nazionale (nel quale aveva fatto ingresso tre giorni prima), in quanto priva sia di documenti che d’un permesso di soggiorno.
Il provvedimento dispose che l’espulsione avvenisse mediante accompagnamento coattivo alla frontiera.
Il questore di Roma, constatata l’impossibilità di procedere immediatamente all’accompagnamento coattivo alla frontiera, con provvedimento anch’esso del 15 novembre 2019 ordinò il trattenimento della cittadina straniera nel “centro di identificazione ed espulsione” (secondo la denominazione adottata dalla normativa vigente ratione temporis) di *****.
2. Il suddetto provvedimento venne convalidato dal Giudice di pace di Roma con decreto del 18 novembre 2019.
3. Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato per cassazione da P.N. con ricorso fondato su un solo motivo.
L’amministrazione dell’interno non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5,13 e 14.
Nell’illustrazione del motivo la ricorrente si mostra consapevole del fatto che al Giudice di pace, in sede di convalida del decreto di trattenimento, è consentito un controllo limitato alla legittimità formale dell’atto, ma aggiunge che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale controllo può ritenersi esteso al merito dell’atto quando questo sia “manifestamente arbitrario”.
Ciò premesso in punto di diritto, la ricorrente osserva in punto di fatto che nel caso di specie il decreto di espulsione era manifestamente arbitrario in quanto emesso solo due giorni dopo l’ingresso in Italia della persona straniera, e quindi sia prima della scadenza del termine di 90 giorni di durata del visto d’ingresso, sia prima della scadenza del termine di otto giorni entro cui effettuare la dichiarazione all’autorità competente di presenza sul territorio nazionale, ai sensi della L. n. 69 del 2007,art. 1.
2. Il motivo è manifestamente inammissibile perché non contiene nessuna censura avverso il provvedimento impugnato.
Il provvedimento impugnato in questa sede è un decreto di convalida del provvedimento questorile di trattenimento dello straniero espulso: un provvedimento, dunque, che attiene all’esecuzione del provvedimento di espulsione.
Il ricorso, tuttavia, non contiene nessuna censura avverso tale decreto, ma si diffonde ad esporre le ragioni per le quali si sarebbe dovuto ritenere illegittimo il provvedimento di espulsione.
Questa cote, tuttavia, ha già stabilito che le regole sull’esecuzione dell’espulsione amministrativa dello straniero, dettate dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5, nel testo modificato dal D.L. n. 89 del 2011, conv. in L. n. 129 del 2011, “non hanno alcuna incidenza sulla legittimità del decreto prefettizio di espulsione”, atteso che eventuali difformità attinenti all’esecuzione rilevano in sede di sindacato della convalida dell’accompagnamento o del trattenimento non legittimi, ma non in ordine al parametro alla stregua del quale deve essere valutata la legittimità del decreto di espulsione, desumibile unicamente dal medesimo D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2. (Sez. 1, Ordinanza n. 33171 del 16/12/2019, Rv. 656560 – 01) 3. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.
P.Q.M.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021