LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31468-2019 proposto da:
S.D., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ALMIENTO;
– ricorrenti –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, *****, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE LECCE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 999/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 24/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. S.D., proveniente dalla *****, ricorre per cassazione con un unico motivo avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 999/19 del 24 settembre 2019 che ha rigettato la richiesta del ricorrente di protezione internazionale ritenendo:
a) inverosimile il racconto del richiedente asilo;
b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non essendo ravvisabili reali ed effettivi pericoli di persecuzione;
c) infondata la domanda di protezione sussidiaria non essendo presente nella zona di provenienza del ricorrente uno stato di guerra o violenza religiosa in grado di realizzare una minaccia grave ed individuale alla persona;
d) infondata la domanda protezione umanitaria poiché l’istante non ha allegato alcuna prova della sussistenza di un pericolo di persecuzione nel paese di origine che legittimi, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1, il divieto di espulsione.
2. Il Ministero dell’Interno si costituisce senza spiegare alcuna difesa.
CONSIDERATO
che:
3. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 2 e 3 nonché del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 9. Sostiene che la Corte d’Appello non avrebbe svolto un esame concreto ed effettivo delle ragioni addotte dal richiedente asilo a fondamento della propria domanda ma si sarebbe limitata ad una mera operazione di “copia-incolla” di precedenti provvedimenti emessi nei confronti di altri appellanti della sua stessa nazionalità. Si duole altresì della omessa cooperazione istruttoria della Corte d’Appello che non avrebbe basato la sua valutazione circa l’assenza di un conflitto armato generalizzato nel paese d’origine su fonti internazionali ufficiali.
Il motivo è fondato.
La censura si appunta sulla fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. C) in relazione al quale la valutazione concernete la credibilità del racconto non assume rilevanza dirimente.
Questa Corte, al riguardo, ha condivisibilmente affermato che:
– lo straniero che chieda il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), non ha l’onere di presentare, tra gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda (art. 3, comma 1 D.Lgs. cit.), quelli che si riferiscono alla sua storia personale, salvo quanto sia indispensabile per verificare il Paese o la regione di provenienza, perché, a differenza delle altre forme di protezione, in quest’ipotesi non rileva alcuna personalizzazione del rischio, sicché, una volta che il richiedente abbia offerto gli elementi utili alla decisione, relativi alla situazione nello Stato o nella regione di origine, il giudice deve accertare anche d’ufficio se effettivamente in quel territorio la violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato sia di intensità tale da far rischiare a chiunque vi si trovi di subire una minaccia grave alla vita o alla persona, senza che alcuna valutazione di non credibilità, che non riguardi l’indicazione dello Stato o regione di provenienza, possa essere di ostacolo a tale accertamento (cfr. Cass. 13940/2020).
– L’onere di allegazione del richiedente la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), diversamente dalle ipotesi di protezione sussidiaria cd. “individualizzanti”, previste dall’art. 14, lett. a) e lett. b) detto decreto è limitato alla deduzione di una situazione oggettiva di generale violenza indiscriminata – dettata da un conflitto esterno o da instabilità per il solo fatto di rientrare nel paese di origine, disancorato dalla rappresentazione della propria vicenda individuale di esposizione al rischio persecutorio, sicché, ove correttamente allegata tale situazione, il giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad accertarne l’attualità con riferimento alla situazione oggettiva del paese di origine e, in particolare, dell’area di provenienza del richiedente (cfr. Cass. 19224/2020);
– la protezione sussidiaria, disciplinata dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), ha come presupposto la presenza, nel Paese di origine, di una minaccia grave ed individuale alla persona, derivante da violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, il cui accertamento, condotto d’ufficio dal giudice in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità del richiedente, salvo che il giudizio di non credibilità non riguardi le affermazioni circa lo Stato di provenienza le quali, ove risultassero false, renderebbero inutile tale accertamento (cfr. Cass. 8819/2020).
Tanto premesso, si osserva che – pacifica la provenienza del ricorrente dalla ***** – la Corte territoriale ha omesso del tutto di verificare la sussistenza di una guerra civile interna o di un conflitto armato al punto che la motivazione impugnata risulta meramente assertiva ed è del tutto priva di riferimenti a C.O.I. attendibili ed aggiornate sia sulle condizioni di instabilità e sulla eventuale sussistenza di conflitto ed interno ed internazionale in *****.
4. Pertanto la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.
PQM
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021