LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10779-2020 proposto da:
M.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato RITA LABBRO FRANCIA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE;
– intimata –
avverso il decreto n. cronol. n. 1424/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 25/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Presidente Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che:
con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, M.O., cittadino della Nigeria, ha adito il Tribunale di Lecce – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;
il ricorrente aveva riferito di essere nato a *****, Edo State, di essere cristiano, non sposato e senza figli; di aver lasciato il proprio Paese nel 2016 alla ricerca di un lavoro per occuparsi dei propri familiari; che prima della partenza gli era stato proposto di ottenere un lavorio grazie a un rito ***** che avrebbe comportato il sacrificio della madre; di aver rifiutato e di aver lasciato il Paese perché aveva ricevuto un ultimatum sotto pena di morte;
con decreto del 25.3.2020 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria;
l’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita;
e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in Camera di consiglio non partecipata.
RITENUTO
che:
la procura rilasciata dal ricorrente è priva della prescritta indispensabile certificazione ad opera del difensore della data di rilascio successiva alla pronuncia del decreto impugnato e appare quindi invalida, secondo quanto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15177 del 1.6.2021, secondo la quale “Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 3, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di pecialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli arti. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”;
secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte il rilievo di ragioni d’inammissibilità o improcedibilità del ricorso deve essere compiuto d’ufficio, senza necessità di sottoporre la questione alle parti, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, vertendosi in tema di questioni per le quali la parte dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite (da ultimo, Sez. un. 8776 del 30/3/2021);
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza pronuncia sulle spese in difetto di costituzione della Amministrazione intimata.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021