LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8783/2016 proposto da:
FINSUD – Istituto Finanziario s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Tamborrino Daniela, Violante Andrea, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.R., D.V., G.D., in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della G & B s.a.s. di G.D., elettivamente domiciliati in Roma, via Giulio Galli n. 132, presso lo studio dell’avvocato Cassol Barbara, rappresentati e difesi dall’avvocato Roma Angelo, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 570/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 25/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTI DI CAUSA
1.- La controversia giunta oggi all’esame di questa Corte muove dal conseguimento, nella primavera del 2005, da parte della s.p.a. Finsud di tre decreti ingiuntivi nei confronti della s.a.s G&B di G. (prima G. e poi) D., nonché di G.R., G.D. e D.V.. L’ingiunzione ha riguardato, in tutti casi, il pagamento di più effetti cambiari scontati dalla Finsud ai soggetti poi ingiunti e rimasti insoluti e protestati.
In tutti e tre i casi è stata proposta opposizione. Componendo gli atti di citazione gli opponenti hanno osservato, tra l’altro, che l'”emissione delle cambiali poste a base del decreto ingiuntivo rientra in un più ampio rapporto intercorso tra le parti”, che consisteva in un rapporto di conto corrente: per rilevare che le cambiali rimontavano a operazioni finanziarie che, transitando sul conto corrente, venivano gravate – oltre che dello scarto di cui allo sconto – di ulteriori interessi ultralegali, che risultavano illegali e quindi indebiti.
Per l’effetto, gli opponenti, oltre a chiedere la revoca dei decreti opposti, hanno formulato domanda riconvenzionale per la condanna dell’opposta al “rimborso delle somme indebitamente percepite”.
2.- A sua volta, nel costituirsi in sede di giudizio di opposizione, la s.p.a. Finsud ha in via riconvenzionale proposto, nei tre procedimenti, un’ulteriore domanda di pagamento, fondata su ulteriori effetti cambiari.
3.- In prosieguo, i giudizi sono stati riuniti dal Tribunale di Brindisi Sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza del giugno 2007.
Con sentenza parziale dell’aprile 2012, il Tribunale ha rigettato le opposizioni formulate dagli ingiunti, rilevando che le operazioni di sconto delle cambiali non avevano “comportato nessun assoggettamento del prezzo di sconto a ulteriori interessi passivi e/o a fenomeni di anatocismo”.
Con sentenza definitiva del giugno 2013, il Tribunale ha poi accolto la domanda formulata in via riconvenzionale da Finsud, ritenendo in particolare l’ammissibilità della domanda riconvenzionale così svolta, “trattandosi di domanda giudiziale avente a oggetto crediti inerenti al medesimo rapporto giuridico contrattuale oggetti di causa”.
4.- Avverso quest’ultima decisione hanno proposto appello la s.a.s. G&B, R. e G.D. e D.V..
La Corte di Lecce ha accolto l’impugnazione con sentenza depositata in data 25 agosto 2015.
5.- La Corte territoriale ha rilevato, in proposito, che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’oggetto del giudizio è individuato con riferimento al contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo e la riconvenzionale dell’opposto (che è sostanzialmente l’attore) si giustifica solo ove dipenda dalla necessità di rispondere alle domande formulate dall’opponente.” Nel caso in esame – si è poi specificato “l’oggetto dell’opposizione, non contestando il credito portato dalle cambiali, si limitava a lamentare l’applicazione di tassi di interessi ultralegali sulle operazioni di sconto delle cambiali”. “La domanda di ulteriori somme formulate da controparte in sede di comparsa di costituzione e risposta in primo grado deve ritenersi inammissibile, traducendosi in una autonoma richiesta fondata su ulteriori titoli astratta per i quali il creditore avrebbe dovuto proporre una autonoma domanda giudiziale”.
6.- Avverso questa decisione la s.p.a. Finsud ha presentato ricorso per cassazione, basato su di un motivo.
Hanno resistito, con unico controricorso, la s.a.s. G&B, R. e G.D. e D.V..
RAGIONI DELLA DECISIONE
7.- Il ricorso lamenta la violazione degli artt. 36 e 112 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo l’esito del giudizio, fatto oggetto di discussione tra le parti.
Nei suoi contenuti, il motivo assume che – in sede di citazione in opposizione – gli opponenti hanno “formulato una riconvenzionale che si è tradotta in una “nuova e più ampia pretesa” rispetto a quella fatta valere da Finsud con i decreti ingiuntivi (limitata al solo credito portato dalle cambiali) e soprattutto in una pretesa che ha finito per introdurre nel giudizio un petitum e una causa petendi fondati sul rapporto giuridico costituito dal conto corrente”.
I titoli cambiari oggetto della nuova domanda formulata da Finsud in sede opposizione – si rileva in via consecutiva – fanno parte di “altrettante operazioni di sconto, che pure sono transitati sempre sullo stesso conto corrente”.
La Corte territoriale non ha tenuto conto di questa circostanza, pur in sé decisiva: “non può essere negato il diritto di difendersi – e quindi di paralizzare l’avversa domanda riconvenzionale di restituzione delle somme – domandando (e quindi opponendo) a propria volta in via di reconventio reconventionis un proprio controcredito costituito sempre da effetti messi allo sconto sul medesimo conto corrente”.
8.- Il motivo merita di essere accolto.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza ella pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la veste sostanziale dell’attore, mentre l’opponente assume la posizione sostanziale del convenuto.
Da questa proposizione deriva che l’opposto non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio. Salvo rimane, tuttavia, il “caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto”: ché, in tale evenienza, il necessario rispetto del diritto di difesa esige che sia consentita all’opposto la possibilità di svolgere una idonea reconventio reconventioins (cfr., tra le altre, di recente, Cass. 25 febbraio 2019, n, 5415).
Ne segue allora che, in sostanza, le posizioni dell’opponente e dell’opposto vengono a porsi in termini simmetrici ovvero speculari. Il limite in cui deve ritenersi consentito all’opposto di svolgere nuove domande in riconvenzionale è lo stesso, in altri termini, di quello in cui è da consentire all’opponente di svolgere, in sede di atto di citazione in opposizione (e in aggiunta alla richiesta di revoca o annullamento del decreto emesso), domande riconvenzionali nei confronti dell’opponente.
9.- Ora, secondo quanto ritiene la giurisprudenza di questa Corte, l’opponente può proporre una domanda riconvenzionale per il cui fondamento “può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione”, a condizione che sia “pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l’ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del simultanteus processus” e sempre che “non si determini in tal modo uno spostamento di competenza” (Cass., 4 marzo 2020, n. 6091).
Lo stesso non può non valere, dunque, anche per la riconvenzionale dell’opponente che si innesti su una consentita riconvenzionale dell’opposto.
Nel caso di specie, la citazione in opposizione ha fatto perno sul fatto che le cambiali, di cui al decreto ingiuntivo, si innestavano su un rapporto di conto corrente, per chiedere la restituzione di somme così indebitamente percepite dall’opponente. Non diversamente quest’ultimo si è collegato la rapporto di conto corrente per chiedere il pagamento di altre cambiali che pure venivano ad affluire sul conto in questione.
10.- All’accoglimento del ricorso segue che va cassata l’impugnata sentenza e la controversia va rinviata alla Corte di Appello di Lecce, che, in diversa composizione, provvederà pure alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Lecce che, in diversa composizione, provvederà pure alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2021