LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14342/2019 proposto da:
A.S.K., elettivamente domiciliato in Fermignano, alla via R. Ruggeri, 2/A, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Briganti, che lo rappresenta e difende in virtù di nomina e procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in pers. Del Min. p.t., rapp. e difeso, ex lege, dall’Avv.ra Gen Stato, dom. in Roma, via dei portoghesi 12;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2311/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 24/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2020 dalla consigliera Dott. UBALDA MACRI’.
RILEVATO
CHE:
Con sentenza in data 24 ottobre 2018 la Corte di appello di Ancona ha rigettato l’appello presentato da A.S.K., cittadino del ***** richiedente asilo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso dell’appellante avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale e umanitaria emesso dalla competente Commissione territoriale.
Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese a seguito di una rivolta scoppiata nel suo villaggio, a causa della decisione del re di vendere alcuni terreni del cimitero destinati ai musulmani; egli, essendo amico sia dei cristiani che dei musulmani, era stato contattato dai rappresentanti di entrambe le confessioni, ma poi era stato minacciato dai cristiani che avevano lanciato una maledizione nei suoi confronti.
La corte del merito ha respinto le domande cd. di protezione maggiore evidenziando che la vicenda era in sé inverosimile e che comunque non era stato dedotto alcun pericolo di danno grave, sicché la migrazione appariva giustificata da meri motivi economici. Ha inoltre rilevato che il richiedente non aveva allegato alcuno specifico profilo di sua vulnerabilità e che la documentazione da lui prodotta, attestante la sua assunzione a tempo indeterminato in Italia, non era fatto che di per sé potesse giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
A. ricorre per la cassazione della sentenza, con atto affidato a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
CHE:
con l’ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020 dell’11.12. 2020 è stata rimessa alle S.U. la questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, quando sia stato accertato il radicamento del cittadino straniero, fondato su indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui modificazione mediante il rimpatrio possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata o familiare;
la questione appare rilevante nel presente giudizio, in cui risulta accertato che il ricorrente lavora stabilmente in Italia.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle S.U..
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione in via telematica, il 20 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021