Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.24369 del 09/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14354/2020 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in Padova, vicolo M.

Buonarroti n. 2, presso lo studio dell’avv. M.M. Bassan, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Verona Sez Padova;

– intimato –

MINISTERO DELL’INTERNO, in pers. Del Min. p.t., rapp. e difeso, ex lege, dall’Avv.ra Gen Stato, dom. in Roma, via dei portoghesi 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5140/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA;

udito l’Avvocato.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

premesso che l’odierno ricorso intercetta la questione rimessa, con ordinanza n. 28316 del 2020, all’attenzione delle Sezioni unite civili, in tema di protezione internazionale, sulla comparazione tra integrazione sociale e condizioni di vita nel paese d’origine, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente e attestante un rapporto di lavoro a tempo determinato).

PQM

rinvia a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della decisione delle sezioni unite indicate in premessa.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 24 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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