Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.24384 del 09/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21052-2017 proposto da:

C.I., rappresentato e difeso dall’Avvocato DONATO IVO TIRI, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S., M.L., e PU.VE., rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall’Avvocato ROSARIO BELLASIO e dall’Avvocato FLAVIO RONDININI, per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 151/2018 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA, depositata il 7/2/2017;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 12/5/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

RILEVATO

che:

– il ricorrente, con atto reso in data 26/6/2019 e depositato il 27/6/2019, sottoscritto dal suo difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

– tale attore reca il visto dell’avv. Flavio Rondinini, difensore dei controricorrenti, i quali, a loro volta, con memoria del 7/4/2021, hanno chiesto di dichiarare l’estinzione del procedimento e l’integrale compensazione delle spese di lite;

considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione delle relative controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c., comma 4).

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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