Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25001 del 15/09/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14321-2020 proposto da:

A.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIACRISTINA TRIVISONNO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTOGHIESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERAI E DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 779/2020 del TRIBUNALI di CAMPOBASSO, depositato il 07/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

CONSIDERATO

che A.H., cittadino pakistano, ricorre per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Campobasso del 7.5.2020 di rigetto della sua domanda di protezione internazionale e umanitaria;

che i tre motivi proposti consistono in una impropria richiesta di rivisitazione di incensurabile apprezzamenti di fatto svolti dai giudici di merito, i quali hanno illustrato le ragioni della non credibilità del racconto del richiedente e dell’insussistenza in concreto dei presupposti fattuali delle forme di protezioni invocate (rischi persecutori e di danno grave), citando anche fonti informative sulle condizioni di sicurezza del paese di provenienza, a dimostrazione della manifesta astrattezza della censura concernente l’asserita omissione di cooperazione istruttoria; analoga considerazione concerne la protezione umanitaria, avendo i giudici di merito ritenuto insussistente la integrazione nel territorio italiano ed escluso profili di vulnerabilità personale;

che il ricorso è inammissibile; non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472