LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13647-2019 proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell’avvocato VINCENZA DI MARTINO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
GI GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LAURA MARIA GIAMMARRUSTO, MARISA OLGA MERONI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 861/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in eprigrafe la Corte d’Appello di Milano, a definizione del contenzioso insorto tre l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea e la Gi Group s.p.a in relazione alla somministrazione da parte di quest’ultima in favore della prima di lavoratori a tempo determinato, ha respinto l’appello principale della prima in ordine al debito per interessi sul presupposto che l’Azienda non aveva “specificatamente e motivatamente contestato, nell’atto in cui avrebbe dovuto farlo, vale a dire quello di opposizione a tale provvedimento, il riconoscimento di detti oneri in quanto tali”, nonché l’appello incidentale della seconda sul presupposto che i documenti offerti a supporto, non essendo compresi nella produzione di primo grado, costituiscono una produzione che “deve ritenersi nuova” e che quelli prodotti ritualmente in primo grado non consentono “di vagliare la fondatezza di che trattasi”.
Per la cassazione di detta sentenza insistono entrambe le parti, l’Azienda con ricorso principale su due motivi, illustrato pure con memoria, e la società con ricorso incidentale su un solo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo del ricorso principale lamenta, quanto al capo dell’impugnata decisione in punto di interessi moratori, la violazione del principio di non contestazione, avuto riguardo, di contro all’avviso della Corte d’Appello che aveva invece ritenuto la pretesa non oggetto di specifica e motivata contestazione, alle deduzioni sviluppate in contrario dall’Azienda.
Il secondo motivo del ricorso principale lamenta un vizio di omessa pronuncia ovvero, subordinatamente, un vizio di motivazione apparente, essendosi la Corte d’Appello astenuta dal pronunciarsi riguardo all’eccezione opposta dall’Azienda in punto di giustificato ritardo nei pagamenti.
3. Esaminando per priorità logica il secondo motivo di ricorso, esso non ha fondamento, posto che l’eccezione declinata dall’Azienda in ordine al fatto che, a causa delle omissioni procedurali imputate alla controparte, nessun addebito potesse esserle mosso per aver provveduto tardivamente ai pagamenti, deve ritenersi oggetto di rigetto implicito, desumibile, secondo gli insegnamenti di questa Corte, dal fatto che la domanda è stata comunque accolta, fondandosi il pronunciato accoglimento su un fatto logicamente incompatibile con la fondatezza dell’eccezione.
4. Venendo con ciò al primo motivo di ricorso, esso è invece fondato Ed invero già in primo grado e poi nel successivo atto di impugnazione, l’Azienda si era data cura di far valere, a confutazione della domanda opposta, il fatto contrario che le parti avessero concordato una disciplina degli interessi derogatoria di quella applicata in causa, di modo che, impregiudicata la questione se nelle transazioni che vedono parte la P.A. il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 5, sia derogabile – che identifica la quaestio iuris di cui la Corte d’Appello avrebbe dovuto occuparsi se non avesse ritenuto il punto privo di contestazione -, la deduzione così operata, introducendo nel giudizio un fatto modificativo dell’altrui domanda, costituiva esplicita contestazione di essa, rendendo dunque irrita la diversa decisione adottata dalla Corte d’Appello 5. L’unico motivo del ricorso incidentale, inteso a contestare l’assunto decidente nella parte in cui, rigettando il relativo motivo di gravame aveva ricusato l’accoglimento della domanda anche in relazione alle prestazioni già negativamente scrutinate dal giudice di prime cure, è alla luce delle trascritte motivazioni enunciate dalla Corte d’Appello, doppiamente inammissibile.
E’ inammissibile perché laddove l’esame postulato dal motivo sia ristretto ai soli documenti ritualmente introdotti in giudizio, esso sostanzia una mera richiesta di rivalutazione in fatto dei profili istruttori della vicenda, che non è procedibile in questa sede.
Ove, diversamente, si voglia invece far leva sui documenti prodotti tardivamente, il motivo non si confronta con la ratio della decisione -che negcluso l’esame trattandosi di una produzione nuova eseguita in violazione dell’art. 345 c.p.c. – onde anche sotto questo ulteriore profilo esso si rivela di nuovo inammissibile.
5. Accolto perciò il primo motivo del ricorso principale, la causa, debitamente cassata in parte qua l’impugnata decisione, va rinviata al giudice a quo per un nuovo esame.
Alla liquidazione delle spese del presente giudizio provvederà il giudice del rinvio ex art. 385 c.p.c., comma 3.
Doppio contributo ove dovuto a carico della ricorrente incidentale.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta il secondo motivo del medesimo ricorso; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa l’impugnata decisione nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Milano che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021