Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25012 del 15/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9594-2016 proposto da:

EQUITALIA NORD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA, rappresentata e difesa dagli Avvocati MAURIZIO CIMETTI e GIUSEPPE PARENTE giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.S., C.M. entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato SABINA LORENZELLI, che li rappresenta e difende assieme all’Avvocato MARIO FOGLIOTTI giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrenti-

avverso la sentenza n. 995/26/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 6/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8/9/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

CHE:

Equitalia Nord S.p.A. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 45/2/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Asti in accoglimento del ricorso proposto da B.S. e C.M. avverso avviso di iscrizione ipotecaria sui beni immobili facenti parte del fondo patrimoniale destinato ai bisogni della famiglia, costituito dai contribuenti;

i contribuenti resistono con controricorso ed hanno depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia il parziale difetto di giurisdizione del Giudice tributario con violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 in relazione a talune delle cartelle di pagamento sottese alle iscrizioni ipotecarie (ritualmente indicate nel ricorso) attinenti a sanzioni amministrative di cui alla L. n. 689 del 1981 ed a contributi previdenziali ed assume pertanto che la giurisdizione appartenga al Giudice Ordinario;

1.2. in primo luogo va rilevato che alla Corte è preclusa la verifica dell’eventuale sussistenza, nel caso in esame, del giudicato implicito interno sulla questione in esame, atteso che se da una parte non emerge dalla sentenza impugnata, né dagli atti difensivi che la questione della giurisdizione tributaria fosse stata fatta oggetto di specifico motivo di appello da parte di Equitalia, – al contempo questa Corte ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa, purché il ricorrente non solo deduca di aver ritualmente impugnato la statuizione, ma – per il principio di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c. – indichi elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile ex officio (cfr. Cass. n. 7499/2019), adempimento del tutto mancato, come si è detto, nel caso in esame;

1.3. la censura sulla giurisdizione è peraltro inammissibile per difetto di interesse;

1.4. il giudice del gravame, nel caso in esame, ha infatti statuito sulla propria giurisdizione (negandola) relativamente all'”iscrizione ipotecaria e sulle cartelle di pagamento riguardanti materie estranee alla sua giurisdizione, cioè ai debiti per contributi previdenziali e per sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del codice della strada come nella vertenza in oggetto”;

2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77) per avere la Commissione Tributaria Regionale affermato di non poter “decidere in relazione all’… illegittimità dell’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 disposta su bene immobile di proprietà del debitore iscritto a ruolo in quanto incluso in fondo patrimoniale”;

2.2. con il terzo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. ed omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato per avere la Commissione Tributaria Regionale affermato che il Concessionario avrebbe dovuto procedere a promuovere azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per la dichiarazione di inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale in questione, anziché pronunciarsi sulla dedotta illegittimità dell’iscrizione ipotecaria disposta D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77;

2.3. con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77) per avere la Commissione Tributaria Regionale affermato che l’iscrizione ipotecaria potesse valere solo come mezzo preordinato all’azione esecutiva e che nel caso di specie ciò fosse precluso sui beni facenti parte del fondo patrimoniale dei contribuenti;

2.4. la seconda e la terza censura, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno accolte;

2.5. l’iscrizione ipotecaria, in presenza dei presupposti di legge, era infatti legittima anche se incidente su immobili costituiti in fondo patrimoniale in forza di un atto non suscettibile di simulazione né di revocatoria, e si poneva piuttosto un problema di pignorabilità del bene rispetto al quale l’iscrizione ipotecaria era prodromica;

2.6. non è quindi conforme ai principi di diritto dianzi illustrati l’affermazione della Commissione Tributaria Regionale secondo cui l’iscrizione ipotecaria era illegittima sol perché non preceduta da azione ex 2901 c.c. avanti al giudice ordinario, e peraltro neppure risulta che la specifica questione fosse stata sollevata dai contribuenti nei gradi di merito;

3.1. è fondata anche la quarta censura;

3.2. la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che, in tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa (Cass., Sez. 3, n. 20998 del 23 agosto 2018, in un caso nel quale venivano in rilievo sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e per omesso pagamento di tributi), e che il detto creditore fosse a conoscenza di tale circostanza (Cass., Sez. 3, n. 1652 del 29 gennaio 2016);

3.3. questa Corte ha inoltre affermato che, in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. (cfr. Cass. n. 3738/2015);

3.4. occorre inoltre ribadire il principio già dettato da SSUU n. 19667/14, secondo cui, se è vero che l’iscrizione ipotecaria – anche quella prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973 cit., art. 77 – è preordinata e strumentale all’espropriazione, altrettanto indubbio è che essa risponde a distinte finalità di garanzia e cautela, così da non poter “essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria”;

3.5. nel caso in esame la Commissione Tributaria Regionale ha accolto le doglianze dei contribuenti sul presupposto dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria su immobile di loro proprietà in quanto incluso in fondo patrimoniale istituito dai suddetti coniugi, rilevando altresì che l’iscrizione ipotecaria poteva essere effettuata solo quale mezzo preordinato alla “esecuzione esattoriale forzata”;

3.6. ne consegue che la Commissione Tributaria Regionale ha erroneamente applicato i principi dianzi illustrati avendo omesso di verificare se i contribuenti avevano fornito la prova posta a loro carico dell’estraneità del debito alle esigenze familiari, nonché della conoscenza di tale estraneità in capo al creditore procedente, a nulla rilevando la natura (tributaria o previdenziale) dei debiti iscritti;

2. sulla scorta di quanto precede respinto il primo motivo, ed accolti i rimanenti motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame, anche sulla questione rimasta assorbita circa la mancata previa notificazione di intimazione D.P.R. n. 602 del 1973, ex artt. 50 e 77 e per regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 8 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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