Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.8944 del 31/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34172-2019 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRC.NE CLODIA 80, rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che la vicenda, per quel che ancora rileva d’utile in questa sede, può riassumersi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Roma, giudice d’appello avverso sentenza del Giudice di pace, impugnata da P.A., constatato non essere stato assicurato il termine a comparire di 25 giorni (art. 435 c.p.c., comma 3), per l’appellato non costituitosi, dichiarò l’improcedibilità dell’appello;

– avverso quest’ultima decisione ricorre il P., sulla base di un solo motivo, rimanendo intimata la controparte;

considerato che la censura, con la quale viene denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 435, comma 3, e art. 291, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere il Tribunale dichiarato l’improcedibilità del ricorso, invece che ordinare la rinnovazione della notificazione, sì d’assicurare il rispetto del termine a comparire, è manifestamente fondato, trovando applicazione il principio più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435 c.p.c., comma 3, deve intercorrere tra la data di notifica dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione, non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notificazione, bensì la nullità di quest’ultima, sanabile “ex tunc” per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c. (Sez. L. n. 9404, 17/4/2018, Rv. 647776), e che una tale rinnovazione deve essere doverosamente disposta dal giudice.

CONSIDERATO

che, pertanto, la sentenza deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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