Procedimenti in materia di famiglia: le tabelle delle norme introdotte dal Correttivo alla Riforma Cartabia

Articolo di Giuseppe Buffone del 27/02/2024

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Il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato lo schema di un decreto legislativo correttivo della riforma Cartabia del processo civile, introdotta con il Dlgs n. 149 del 2022.

Il provvedimento contiene importanti novità sui procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie.

Sul punto interviene il giudice Giuseppe Buffone illustrandoci con delle tabelle le novità introdotte dalle nuove norme.

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Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

Correttivo Riforma Cartabia 2024

Schemi provvisori annotati con la Relazione illustrativa

a cura di: Giuseppe Buffone


Indice

  • Codice di procedura civile 
  • Codice civile e disp. att. c.c.
  • Leggi speciali 

 

Codice di procedura civile

Rito unitario

 

 

Art. 473-bis

(Ambito di applicazione)

 

 

Art. 473-bis

(Ambito di applicazione.Mutamento del rito)

 

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.

 

Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo.

 

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonché alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quellivolti alla dichiarazione di adottabilità, quelli di adozione di minori di età e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo.

Quando rileva che uno dei procedimenti previsti dal primo comma è promosso in forme diverse da quelle previste dal presente titolo, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l'udienza di cui all'articolo 473-bis.21 assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti.

Quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente titolo riguarda un procedimento diverso da quelli previsti dal primo comma, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l’ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto.

I provvedimenti di cui al terzo e al quarto comma sono pronunciati non oltre la prima udienza. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

 

 

Relazione illustrativa

Campo applicazione. In primo luogo, si precisa, alla luce dei dubbi interpretativi emersi tra i primi commentatori e in modo da prevenire pronunce di mero rito che avrebbero il solo effetto di determinare un allungamento dei tempi di definizione dei giudizi, che sono attratte al nuovo rito unificato anche le controversie in tema di risarcimento del danno endofamiliare. Per gli stessi motivi, si specifica che sono invece sottratti all’applicazione del rito in parola i procedimenti di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, che saranno quindi trattati al pari dei giudizi di scioglimento della comunione ordinaria e di quella ereditaria.

Mutamento rito.

Si prevede un meccanismo di mutamento del rito, per tutte le ipotesi in cui una causa soggetta al rito speciale venga introdotta nelle forme del rito ordinario e viceversa. Sono stati infatti segnalati casi in cui all’errore nell’individuazione del rito è seguita una pronuncia di inammissibilità della domanda; evenienza, questa, che contrasta con il buon funzionamento del sistema giudiziario in quanto contraddice il principio secondo cui ogni procedimento dovrebbe essere definito con una pronuncia sul bene della vita che ne costituisce oggetto, anziché con una pronuncia di mero rito. Si è quindi inserita nell’articolo 473-bis una disciplina sul mutamento del rito – che sostanzialmente riproduce le previsioni di cui agli articoli 426 e 427 c.p.c. e quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 – per effetto della quale quando uno dei procedimenti assoggettati al rito speciale è promosso in forme diverse, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l'udienza di prima comparizione regolata dall'articolo 473-bis.21 assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti. Quando, al contrario, è promossa con le forme del rito speciale una causa che deve invece essere trattata secondo un rito diverso, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l’ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito corretto.

 

 

 

 

 

Art. 473-bis.14

(Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza)

 

Art. 473-bis.14

(Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza)

 

Il ricorso è depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l’udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell’udienza. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.

Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati al convenuto a cura dell’attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto è inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria.

Il termine di cui al terzo comma è elevato a centoventi giorni e quello di cui al quinto comma è elevato a novanta giorni nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all’estero.

Il ricorso è depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l’udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell’udienza. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.

Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati al convenuto a cura dell’attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto è inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria.

Il termine di cui al terzo comma è elevato a centoventi giorni e quello di cui al quinto comma è elevato a novanta giorni nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all’estero.

Se sussistono ragioni di urgenza, il giudice può abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente articolo e dall’articolo 473-bis.17.

 

 

Relazione illustrativa

Si interviene sull’articolo 473-bis.14 al fine di prevedere che tanto i termini della fase introduttiva del processo previsti da tale disposizione quanto quelli previsti dall’articolo 473-bis.17 per il deposito delle memorie integrative delle parti possono essere ridotti dal giudice, se sussistono ragioni di urgenza. Tale previsione raccoglie le sollecitazioni pervenute da più parti e consente, da un lato, una più celere trattazione delle cause che richiedano speditezza e, dall’altro, un migliore coordinamento con il potere di emettere provvedimenti indifferibili inaudita altera parte e con la successiva udienza volta alla conferma, modifica o revoca dei provvedimenti stessi, ai sensi dell’articolo 473-bis.15.

 

 

Art. 473-bis.15

(Provvedimenti indifferibili)

 

Art. 473-bis.15

(Provvedimenti indifferibili)

In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica.

 

In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa davanti a séentro i successivi quindici giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica.

L’ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall’articolo 473-bis.22

 

Relazione illustrativa

Si apportano modifiche all’articolo 473-bis.15, al fine di chiarire alcuni dubbi sorti tra i primi interpreti e rendere più snello il procedimento relativo all’adozione dei provvedimenti indifferibili senza per questo ridurre le garanzie per le parti. In particolare, si introduce la precisazione secondo cui il giudice che provvede inaudita altera parte deve fissare l’udienza per il contradditorio delle parti «davanti a sé». Viene così chiarito che l’udienza di cui si discute viene trattata dal medesimo giudice-persona fisica che ha emesso il decreto e non davanti al collegio, ed è sempre lo stesso giudice a pronunciare, all’esito, l’ordinanza di conferma, modifica o revoca del primo provvedimento. In secondo luogo, si prevede – ferma la non reclamabilità del decreto inaudita altera parte – che l’ordinanza così emessa possa essere reclamata solo unitamente a quella con cui all’esito della prima udienza di comparizione delle parti vengono adottati i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall’articolo 473-bis.22. L’udienza è infatti destinata a tenersi – anche grazie alla modifica di cui alla precedente lettera b) – a non lunga distanza di tempo dall’adozione dell’ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati inaudita altera parte. In questo modo si consente di proporre reclamo anche avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 473-bis.15, ma solo dopo che la questione è stata sollevata davanti al giudice dell’udienza di cui all’articolo 473-bis.21, con evidente risparmio dei mezzi processuali senza che ciò comporti un reale pregiudizio al diritto di difesa.

l’intervento è volto a specificare, per maggior chiarezza, che anche la decadenza del convenuto dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali, prevista dall’articolo 473-bis.19, opera solo con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili e non anche per quelle che riguardano diritti indisponibili.

 

 

Art. 473-bis.19

(Nuove domande e nuovi mezzi di prova)

 

Art. 473-bis.19

(Nuove domande e nuovi mezzi di prova)

 

Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.

Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.

 

Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14, 473-bis.16 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.

Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.

 

 

Relazione illustrativa

L’intervento è volto a specificare, per maggior chiarezza, che anche la decadenza del convenuto dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali, prevista dall’articolo 473-bis.19, opera solo con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili e non anche per quelle che riguardano diritti indisponibili.

 

 

 

Art. 473-bis.24

(Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti)

 

Art. 473-bis.24

(Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti)

 

Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell’articolo 473-bis.22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello.

È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori.

 

Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.

Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L’ordinanza è immediatamente esecutiva.

Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione.

 

Si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello:

1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22;

2) contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.

Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L’ordinanza è immediatamente esecutiva.

Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione.

 

 

Relazione illustrativa

Vengono modificati il primo e il secondo comma dell’articolo 473-bis.24, relativo al reclamo avverso i provvedimenti provvisori adottati nel corso del giudizio di primo grado, nel senso di rendere più chiaro agli interpreti che il mezzo di reclamo previsto dal secondo comma – relativo ai provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché a quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori – non si differenzia da quello previsto al primo comma, relativo ai provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati all’esito della prima udienza, e che anch’esso si propone alla corte d’appello.

 

 

 

Art. 473-bis.34

(Udienza di discussione)

 

Art. 473-bis.34

(Udienza di discussione)

 

La trattazione dell’appello è collegiale.

All’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa, e all’esito della discussione il collegio trattiene la causa in decisione. Su richiesta delle parti, può assegnare loro un termine per note difensive e rinviare la causa ad altra udienza.

La sentenza è depositata nei sessanta giorni successivi all’udienza.

Il giudice dell’appello può adottare i provvedimenti di cui agli articoli 473-bis.15 e 473-bis.22. Se ammette nuove prove, dà con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale può delegare il relatore.

La trattazione dell’appello è collegiale.

All’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa, e all’esito della discussione il collegio trattiene la causa in decisione. Su richiesta delle parti, può assegnare loro un termine per note difensive e rinviare la causa ad altra udienza.

La sentenza è depositata nei sessanta giorni successivi all’udienza.

Il giudice dell’appello può adottare i provvedimenti di cui agli articoli 473-bis.15 e 473-bis.22. Il reclamo previsto dall’articolo 473-bis.24 si propone alla stessa corte di appello, che decide in diversa composizione. Ove non sia possibile comporre altro collegio specializzato in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie, la corte trasmette senza indugio gli atti alla corte di appello più vicina Se ammette nuove prove, dà con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale può delegare il relatore.

 

 

Relazione illustrativa

La disposizione interviene sul giudizio di appello (art. 473-bis.34) al fine di specificare che anche i provvedimenti temporanei emessi dalla corte d’appello sono reclamabili, ovviamente nei limiti di cui all’art. 473-bis.24, e che il reclamo si propone alla stessa corte d’appello che decide in diversa composizione. Ove, tuttavia, non sia possibile comporre altro collegio specializzato, ad esempio perché le tabelle di organizzazione dell’ufficio non prevedono un secondo collegio che si occupi delle materie in esame, gli atti saranno trasmessi d’ufficio alla corte d’appello più vicina. In proposito si è mutuata la previsione già contenuta nell’articolo 669-terdecies c.p.c., a mente della quale il reclamo avverso il provvedimento cautelare emesso dalla corte d'appello si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d’appello più vicina, ma prevedendo questa volta un meccanismo automatico di trasmissione d’ufficio degli atti, già conosciuto dall’ordinamento (ad. es. l’art. 38 disp. att. c.c.). Si è infatti voluto, da un lato, preservare la specializzazione dei magistrati chiamati a decidere sul reclamo, considerata la peculiarità della materia, e, dall’altro lato, si è tenuto conto del fatto che nelle corti d’appello più piccole difficilmente è possibile prevedere la costituzione di due collegi specializzati e si è voluto esonerare le parti dall’onere di svolgere specifici accertamenti in proposito, anche al fine di evitare che un errore nell’individuazione dell’ufficio davanti al quale proporre il reclamo possa tradursi in una dichiarazione di inammissibilità del mezzo di gravame.

 

 

Art. 473-bis.38

(Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento)

Art. 473-bis.38

(Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento)

 

Per l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica.

 

Se non pende un procedimento è competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.11, primo comma. Quando è instaurato successivamente tra le stesse parti un giudizio che ha ad oggetto la titolarità o l’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice dell’attuazione, anche d’ufficio, senza indugio e comunque entro quindici giorni adotta i provvedimenti urgenti che ritiene necessari nell’interesse del minore e trasmette gli atti al giudice di merito. I provvedimenti adottati conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal giudice del merito.

A seguito del ricorso il giudice, sentiti i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il curatore e il curatore speciale, se nominati, e il pubblico ministero, tenta la conciliazione delle parti e in difetto pronuncia ordinanza con cui determina le modalità dell’attuazione e adotta i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all’interesse superiore del minore.

Se nel corso dell’attuazione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte e gli ausiliari incaricati possono chiedere al giudice, anche verbalmente, che adotti i necessari provvedimenti temporanei.

Il giudice può autorizzare l’uso della forza pubblica, con provvedimento motivato, soltanto se assolutamente indispensabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del minore. L’intervento è posto in essere sotto la vigilanza del giudice e con l’ausilio di personale specializzato, anche sociale e sanitario, il quale adotta ogni cautela richiesta dalle circostanze.

Nel caso in cui sussista pericolo attuale e concreto, desunto da circostanze specifiche e oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l’attuazione del provvedimento, il giudice determina le modalità di attuazione con decreto motivato, senza la preventiva convocazione delle parti. Con lo stesso decreto dispone la comparizione delle parti davanti a sé nei quindici giorni successivi, e all’udienza provvede con ordinanza.

Avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi del presente articolo è possibile proporre opposizione nelle forme dell’articolo 473-bis.12.

 

Per l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale, se pende un procedimento avente ad oggetto la titolarità o l’esercizio della stessa, è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica.

Se non pende un procedimento è competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.11, primo comma. Quando è instaurato successivamente tra le stesse parti un giudizio che ha ad oggetto la titolarità o l’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice dell’attuazione, anche d’ufficio, senza indugio e comunque entro quindici giorni adotta i provvedimenti urgenti che ritiene necessari nell’interesse del minore e trasmette gli atti al giudice di merito. I provvedimenti adottati conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal giudice del merito.

A seguito del ricorso il giudice, sentiti i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il curatore e il curatore speciale, se nominati, e il pubblico ministero, tenta la conciliazione delle parti e in difetto pronuncia ordinanza con cui determina le modalità dell’attuazione e adotta i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all’interesse superiore del minore.

Se nel corso dell’attuazione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte e gli ausiliari incaricati possono chiedere al giudice, anche verbalmente, che adotti i necessari provvedimenti temporanei.

Il giudice può autorizzare l’uso della forza pubblica, con provvedimento motivato, soltanto se assolutamente indispensabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del minore. L’intervento è posto in essere sotto la vigilanza del giudice e con l’ausilio di personale specializzato, anche sociale e sanitario, il quale adotta ogni cautela richiesta dalle circostanze.

Nel caso in cui sussista pericolo attuale e concreto, desunto da circostanze specifiche e oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l’attuazione del provvedimento, il giudice determina le modalità di attuazione con decreto motivato, senza la preventiva convocazione delle parti. Con lo stesso decreto dispone la comparizione delle parti davanti a sé nei quindici giorni successivi, e all’udienza provvede con ordinanza.

Avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi del presente articolo è possibile proporre opposizione nelle forme dell’articolo 473-bis.12.

 

 

Relazione illustrativa

Si interviene sull’articolo 473-bis.38, che disciplina l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, al fine di rendere più chiaro il concetto di «giudice del procedimento in corso», che la norma individua quale competente ad adottare i provvedimenti opportuni. In particolare, si chiarisce che per «procedimento in corso» si intende non solo il procedimento nell’ambito del quale sono stati emessi i provvedimenti che necessitano di attuazione ma, più in generale, un qualunque procedimento che abbia ad oggetto la titolarità o l’esercizio della responsabilità genitoriale. Il fine perseguito è quello di ottenere, nell’interesse del minore, una sempre maggiore concentrazione delle tutele davanti al medesimo giudice. Non di rado, infatti, nell’ambito di un procedimento volto all’attuazione di un provvedimento o parallelamente ad esso possono innestarsi richieste di modifica delle condizioni in essere. È quindi opportuno fare sì che, ad esempio, l’attuazione dei provvedimenti dati all’esito del giudizio di separazione sia chiesta al tribunale per i minorenni davanti al quale sia stato successivamente introdotto un procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, e viceversa, anche perché ciò consente di evitare il proliferare dei procedimenti e l’emissione, da parte di giudici diversi, di provvedimenti potenzialmente in contraddizione tra loro.

 

 

Art. 473-bis.47

(Competenza)

 

Art. 473-bis.47

(Competenza per territorio. Poteri del pubblico ministero)

 

Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all’estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell’attore o, nel caso in cui l’attore sia residente all’estero, qualunque tribunale della Repubblica.

 

Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all’estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’attore o, nel caso in cui l’attore sia residente all’estero, qualunque tribunale della Repubblica.

Il pubblico ministero può proporre impugnazione avverso la sentenza che definisce il giudizio, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci

 

 

Relazione illustrativa

Vengono apportate correzioni all’articolo 473-bis.47, che individua il foro territorialmente competente per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e per i procedimenti di modifica delle relative condizioni. In particolare: 1) Tra i criteri di competenza territoriale viene reintrodotto il riferimento al «domicilio» delle parti, già presente in tutte le disposizioni anteriormente vigenti (v. ad es. il previgente art. 706 c.p.c. e il “vecchio” art. 4 della legge n. 898 del 1970); 2) Viene trasposta all’interno del codice di procedura civile la disposizione ora contenuta nell’articolo 5, quinto comma della legge n. 898 del 1970 (dal quale viene contestualmente espunta) a mente della quale il pubblico ministero può impugnare la sentenza con cui è pronunciato il divorzio «limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci»; tale disposizione è attualmente applicabile al procedimento di divorzio e, per effetto di quanto previsto dall’articolo 23 della legge n. 74 del 1987, al giudizio di separazione. Si è ritenuto opportuno spostarla all’interno del codice di procedura civile sia per ragioni di coerenza sistematica, sia per renderla applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati o parti di un’unione civile, in armonia con l’unicità dello status di figlio; 3) Viene conseguentemente modificata la rubrica dell’articolo per adattarla al nuovo contenuto della disposizione.

 

 

Art. 473-bis.51

(Procedimento su domanda congiunta)

 

Art. 473-bis.51

(Procedimento su domanda congiunta)

 

 

La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all’articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte.

Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all’articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all’articolo 473-bis.13, terzo comma.

A seguito del deposito, il presidente fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’udienza. All’udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all’articolo 473-bis.12, terzo comma.

Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.

In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

 

 

La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all’articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte.

Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all’articolo 473- bis.12, primo e secondo commae secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all’art. 473-bis.12, terzo comma.

 

A seguito del deposito, il presidente fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’udienza. All’udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all’articolo 473-bis.12, terzo comma.

Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.

In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

 

 

Relazione illustrativa

La disposizione interviene sull’articolo 473-bis.51, relativo al contenuto del ricorso in caso di domanda congiunta, al fine di correggere due errori formali. Nel primo caso, si operava un rinvio al primo comma dell’articolo 473-bis.12 richiamandone una suddivisione in numeri, mentre esso è suddiviso in lettere. Con l’occasione, si è ritenuto opportuno richiamare l’intero primo comma della norma indicata, in quanto a ben vedere anche la «determinazione dell’oggetto della domanda» e l’indicazione «dei documenti che offre in comunicazione», prima esclusi dal richiamo, sono elementi che devono essere contenuti anche nell’atto introduttivo del procedimento a domanda congiunta.

 

 

Art. 473-bis.65

(Vendita di beni)

 

Art. 473-bis.65

(Vendita di beni)

 

Se, nell’autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.

L’ufficiale designato per la vendita procede all’in-canto con l’osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.

 

Se, nell’autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere dello stesso tribunale o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.

L’ufficiale designato per la vendita procede all’in-canto con l’osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.

 

 

Relazione illustrativa

Viene corretto un mero errore formale contenuto nell’articolo 473-bis.65, che faceva riferimento all’ufficio di pretura soppresso nel lontano 1998.

 

 

 

Sezione VI

Rapporti patrimoniali tra coniugi

 

Sezione VI

Rapporti patrimoniali tra coniugi

Art. 473-bis.67

(Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare).

La sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell’articolo 174 del codice civile, dall’altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell’articolo 176 del codice civile, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.

Art. 473-bis.68

(Procedimento).

La domanda per i provvedimenti previsti nell’articolo 473-bis.67 si propone con ricorso.

Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Dopo l’audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

 

Art. 473-bis.67

(Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare).

La sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell’articolo 174 del codice civile, dall’altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell’articolo 176 del codice civile, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.

Art. 473-bis.68

(Procedimento).

La domanda per i provvedimenti previsti nell’articolo 473-bis.67 si propone con ricorso.

Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Dopo l’audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

 

 

Relazione illustrativa

Vengono abrogati gli articoli 473-bis.67 e 473-bis.68, relativi al procedimento per la sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare. Si tratta di disposizioni che con il decreto legislativo n. 149 del 2022 sono state “trasferite” dall’originario titolo II del libro IV (dedicato ai procedimenti speciali) al nuovo titolo IV-bis del libro II (relativo al giudizio di cognizione di primo grado), insieme a tutte le altre relative ai procedimenti in camera di consiglio in materia di famiglia, minori e stato delle persone. Nel compiere tale operazione non ci si era avveduti, tuttavia, che le norme che vengono ora abrogate sono relative ad un istituto, il patrimonio familiare, soppresso con la legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975.

 

 

 

 

 

 

Art. 473-bis.71

(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari)

 

Art. 473-bis.71

(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari)

 

L’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l’ordine di protezione fissando l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all’istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione.

Contro il decreto con cui il giudice adotta l’ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 739. Il reclamo non sospende l’esecutività dell’ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.

 

L’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l’ordine di protezione fissando l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all’istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione.

Contro il decreto con cui il giudice adotta l’ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 739. Il reclamo non sospende l’esecutività dell’ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.

Quando la condotta pregiudizievole è tenuta dalla parte che ha introdotto o nei confronti della quale è stato introdotto uno dei procedimenti disciplinati dal capo III, sezione II del presente titolo, la domanda si propone al giudice davanti a cui pende la causa, che può assumere provvedimenti aventi i contenuti indicati nell’articolo 473-bis.70.

 

 

473-bis.72

(Pericolo determinato da altri familiari).

Le norme di cui alla presente sezione si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell’unione civile o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell’unione civile o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.

 

 

Relazione illustrativa

Si interviene sul tema degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Per quanto riguarda le misure contro la violenza familiare introdotte nel settore civile il legislatore del 2001 (legge 4 aprile 2001, n. 154) aveva inserito nel codice civile, agli articoli 342-bis e 342-ter, i presupposti e il contenuto dei provvedimenti, e nel codice di procedura civile la disciplina del relativo procedimento (articolo 736-bis). Con il decreto legislativo n. 149 del 2022 tali disposizioni sono state spostate all’interno del nuovo titolo IV-bis, agli articoli 473-bis.69, 473-bis.70 e 473-bis.71. Sono tuttavia rimaste nella legge speciale le norme che regolavano il rapporto tra tale procedimento e quello di separazione o divorzio (art. 8) e quelle che estendevano l’ambito di applicazione della nuova disciplina alle condotte pregiudizievoli commesse da – o nei confronti di – altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente (art. 5). In un’ottica di razionalizzazione e semplificazione normativa – oltre che per maggiore “leggibilità” dell’assetto normativo – si è quindi optato per l’inserimento anche di tali disposizioni all’interno del codice di rito, così da avere in un unico corpo normativo l’intera disciplina civilistica delle misure in tema di violenza familiare. Così, il contenuto dell’originario articolo 8 della legge n. 154 del 2001 è stato inserito, con le sole modifiche di coordinamento che si rendevano necessarie, come nuovo ultimo comma dell’articolo 473-bis.71, per effetto del quale se è già pendente un procedimento (ad esempio) di separazione, di divorzio o di decadenza dalla responsabilità genitoriale la domanda di adozione di ordini di protezione deve essere rivolta al giudice davanti al quale pende la causa. Le disposizioni dettate dall’articolo 5 sono state inserite in un nuovo articolo 473-bis.72, il quale quindi prevede che le norme in materia di ordini di protezione si applicano anche se la condotta pregiudizievole e tenuta da, o nei confronti di, un componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente. Contestualmente, si provvede all’abrogazione delle corrispondenti norme della legge speciale.

 

 

 

Art. 70.

(Intervento in causa del pubblico ministero)

Art. 70.

(Intervento in causa del pubblico ministero

 

Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio:

1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;

2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;

3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;

(...)

 

 

5) negli altri casi previsti dalla legge.

Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.

Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse

Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio:

1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;

2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;

3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;

(...)

3-bis) nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori;

5) negli altri casi previsti dalla legge.

Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.

Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse

 

 

Relazione illustrativa

All’elenco previsto dall’articolo 70 è aggiunto il numero 3-bis) relativo alle «cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori», in ossequio ai principii di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 1996, secondo cui il pubblico ministero è parte necessaria, oltre che nei procedimenti di separazione e divorzio, anche nei «giudizi tra genitori naturali che comportino “provvedimenti relativi ai figli”

 

 

 

Codice civile e

Disposizioni attuazione Codice civile

 

LIBRO I

TITOLO IX-BIS

Ordini di protezione contro gli abusi familiari

 

LIBRO I

TITOLO IX-BIS

Ordini di protezione contro gli abusi familiari

 

Art. 342-bis

Art. 342-ter

 

ABROGATO

 

N.B. legge 4 aprile 2001 n. 154

Art. 5 Pericolo determinato da altri familiari

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.

 

legge 4 aprile 2001 n. 154

Art. 5 Pericolo determinato da altri familiari

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.

 

 

Relazione illustrativa

Viene così sanato un difetto di coordinamento, perché con il decreto legislativo n. 149 del 2022 le medesime disposizioni sono state inserite nel codice di procedura civile e in particolare agli artt. 473-bis.69 e, con lievi variazioni meramente letterali, 473-bis.70.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38

Disp. att. c.c.

 

Art. 38

Disp. att. c.c.

Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento per l'irrogazione delle sanzioni davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.

 

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell'articolo 737 del codice di procedura civile, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni

 

Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è competente per i procedimenti previsti dagli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice di procedura civile, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento ai sensi degli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice di procedura civiledavanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell'articolo 737 del codice di procedura civile, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni

 

 

Relazione illustrativa

Si è proceduto ad una modifica del secondo comma dell’articolo 38 disp. att. c.c. che è innovatrice solo sul piano della tecnica redazionale, per maggior chiarezza del precetto: si è sostituito, infatti, il generico richiamo ai procedimenti in materia di famiglia per l’irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni con il puntuale richiamo alle nuove disposizioni che contemplano tali procedimenti, gli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice di procedura civile.

 

 

Leggi speciali

 

 

Legge 1° dicembre 1970 n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Legge 1° dicembre 1970 n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

 

Art. 5

[1.] Il Tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.

[2.] La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.

[3.] Il Tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.

[4.] La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.

[5.] La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.

[6.] Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

[7.] La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il Tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.

[8.] Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

[[9.]

[10.] L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

[11.] Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze

 

Art. 5

[1.] Il Tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.

[2.] La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.

[3.] Il Tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.

[4.] La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.

[5.] La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.

[6.] Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

[7.] La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il Tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.

[8.] Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

[[9.]

[10.] L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

[11.] Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze

 

 

Relazione illustrativa

Si abroga la disposizione della legge 1° dicembre 1970, n. 898 sullo scioglimento del matrimonio che attribuisce al pubblico ministero il potere di impugnare le sentenze, limitatamente agli interessi patrimoniali di minori e incapaci, dal momento che essa è stata recepita all’interno del codice di rito, all’articolo 473-bis.47.

 

 

 

 

Legge 4 maggio 1983, n. 184

Diritto del minore ad una famiglia.

Legge 4 maggio 1983, n. 184

Diritto del minore ad una famiglia.

 

Articolo 4, comma 7.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato, ma decorsi dodici mesi il giudice verifica nel contraddittorio delle parti l'andamento del programma di assistenza, l'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza e l'opportunità della prosecuzione dell'inserimento.

 

Articolo 4, comma 7.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato, ma decorsi dodici mesi il giudice tutelareverifica nel contraddittorio delle parti l'andamento del programma di assistenza, l'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza e l'opportunità della prosecuzione dell'inserimento.

 

 

Articolo 5-bis.

1. Il minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3.

2. Con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica:

a) il soggetto presso il quale il minore è collocato;

b) gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell'ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3;

c) gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore;

d) gli atti che possono essere compiuti dai genitori;

e) gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell'articolo 333, secondo comma, del codice civile;

f) i compiti affidati al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

g) la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi;

h) la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all'autorità giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale.

3. Il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, tiene conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e del minore nonché, ove vi siano, del curatore e del curatore speciale.

4. Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento il servizio sociale comunica il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale, ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, al curatore se nominato e al soggetto collocatario.

5. Se l'affidamento al servizio sociale è disposto con il provvedimento che definisce il giudizio, la decisione è comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, per la vigilanza sulla sua attuazione.

6. Il giudice competente per l'attuazione, su istanza del servizio sociale, adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

7. Si applicano le disposizioni in materia di inefficacia e di proroga dell'affidamento di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater

 

Articolo 5-bis.

1. Il minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3.

2. Con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica:

a) il soggetto presso il quale il minore è collocato;

b) gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell'ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3;

c) gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore;

d) gli atti che possono essere compiuti dai genitori;

e) gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile;

f) i compiti affidati al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

g) la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi;

h) la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all'autorità giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale.

3. Il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, tiene conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e del minore nonché, ove vi siano, del curatore, del curatore speciale e del collocatario.

4. Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento il servizio sociale comunica il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale, ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, al curatore se nominato e al soggetto collocatario.

5. Se l'affidamento al servizio sociale è disposto con il provvedimento che definisce il giudizio, la decisione è comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, per la vigilanza sulla sua attuazione.

6. Il giudice competente per l'attuazione, su istanza del servizio sociale, adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

7. Si applicano le disposizioni in materia di inefficacia e di proroga dell'affidamento di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater

 

 

Relazione illustrativa

Articolo 4. Si apportano modifiche al comma 7 dell’articolo 4 della legge al fine di chiarire l’individuazione del giudice competente a verificare l’andamento del programma di assistenza relativo ai minori inseriti in una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza. La generica espressione «il giudice» era fonte di dubbi interpretativi, in quanto non era chiaro se la competenza spettasse al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni, né se fosse necessario adottare il rito unificato previsto dagli articoli 473.bis e seguenti c.p.c. L’intervento è quindi volto ad attribuire la verifica sull’andamento del programma di assistenza e sull’opportunità di proseguire il collocamento del minore in comunità al giudice tutelare, che in via generale ha il compito di vigilare «sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale» (art. 337 c.c.) nonché sull’affidamento familiare (v. lo stesso articolo 4 della legge n. 184 del 1983, al comma 6) e sull’affidamento al servizio sociale (articolo 5-bis della legge n. 184 del 183, comma 5). Ciò comporta, di conseguenza, che il procedimento “di verifica” non sia un procedimento di cognizione di natura contenziosa ma abbia natura camerale.

Articolo 5-bis. Siapportano marginali correzioni all’articolo 5-bis, volto a regolare le ipotesi di affido del minore al servizio sociale e introdotto proprio con il decreto legislativo n. 149 del 2022: al comma 2, lettera e) viene corretto un difetto di coordinamento, in quanto veniva operato un rinvio alla nomina del curatore effettuata ai sensi dell’articolo 333, secondo comma, c.c., nonostante la disposizione richiamata sia stata spostata nel nuovo art. 473-bis.7 c.p.c.; al comma 3, tra le figure chiamate a dare indicazioni al servizio sociale in vista delle determinazioni da questo adottate viene opportunamente inserita, accanto ai genitori, al minore stesso, al curatore e al curatore speciale, quella dell’eventuale collocatario, il quale proprio per tale sua qualità ha un rapporto diretto con il minore stesso ed è stato ingiustificatamente pretermesso nella prima stesura della norma, operata con il decreto legislativo n. 149 del 2022.

 

 

 

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)

 

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)

 

 

Art. 8-bis (Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui è parte il pubblico ministero).

1. Salvo che non sia diversamente disposto, nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali il medesimo è parte, le spese di giustizia che non sono poste, dalla legge o dal giudice, a carico di una parte del processo diversa dal medesimo pubblico ministero sono regolate dall’articolo 131.

2. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

 

Relazione illustrativa

Si inserisce un nuovo art. 8-bis relativo al regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili in cui è parte il pubblico ministero, al fine di colmare la lacuna dovuta all’assenza di una disciplina generale sul punto, nonché ad apportare al d.P.R. le modifiche rese opportune per effetto delle pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni attualmente vigenti, infatti, sono limitate al processo di interdizione e inabilitazione promosso dal pubblico ministero (art. 145). L’assenza di una disciplina generale ha determinato l’insorgenza di difficoltà interpretative e applicative e di prassi divergenti nell’ambito dei diversi uffici giudiziari, segnatamente nei procedimenti de potestate, in quelli attivati per l’apertura della tutela nell’interesse di minori non accompagnati ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e in quelli per la dichiarazione di morte presunta promossi dal pubblico ministero. La lacunosità della disciplina è inoltre all’origine di un recente intervento additivo da parte della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 167 del 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 145, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell'ausiliario del magistrato siano anticipate dall'erario, nonché, in via consequenziale, dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 145 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferiscono ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno. La Corte Costituzionale, inoltre, già con sentenza n. 217 del 2019 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 dell’articolo 131, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario. Al fine di operare un intervento sistematico, reso necessario dalla frammentarietà e lacunosità della disciplina, si è pertanto ritenuto di dettare in primo luogo una disposizione generale relativa al regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o di cui il medesimo è parte, prevedendo al contempo una disposizione specifica per i procedimenti per l’apertura delle tutele dei minori non accompagnati di cui all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

La nuova disposizione detta la disciplina generale delle spese di giustizia nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali quest’ultimo è parte attraverso il richiamo all’articolo 131 del medesimo d.P.R., che regola il regime delle spese nel caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Per effetto di tale richiamo, il regime generale delle spese di giustizia in tali procedimenti è analogo a quello previsto a seguito dell’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato. La norma fa salvo il caso in cui sia diversamente disposto, al fine di coordinare la disciplina generale con le disposizioni dettate per singole materie, quali l’articolo 145 in tema di processo di interdizione e inabilitazione a istanza del pubblico ministero o l’articolo 159-bis, che viene introdotto con il presente intervento normativo. Il comma 2 dell’articolo 8-bis assicura poi la possibilità di recupero delle spese nel caso di soccombenza della controparte non ammessa al patrocinio, prevedendo che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, analogamente a quanto disposto dall’articolo 133.

 

Art. 10

(esenzioni)

COMMA 3

Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile.

 

Art. 10

(esenzioni)

COMMA 3

Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro II, titolo IV-bis, capo III, sezioni III, IV e V

 

 

Relazione illustrativa

Si introduce una norma di coordinamento delle disposizioni in tema di esenzione dal contributo unificato previste dall’articolo 10 del d.P.R., in conseguenza dello spostamento (operato con il decreto legislativo n. 149 del 2022) delle disposizioni in materia di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, di assenza e morte presunta, di minori e inabilitati dal libro IV al libro II del codice di procedura civile. Con l’occasione è stato eliminato il riferimento ai procedimenti in tema di rapporti patrimoniali tra i coniugi, venuti meno con la riforma del diritto di famiglia del 1975.

 

Art. 13

(importi)

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

OMISSIS

3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.

OMISSIS

 

Art. 13

(importi)

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti su domanda congiunta di cui all’articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i procedimenti contenziosi di cui all’articolo 473-bis.47 del codice di procedura civile e per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del medesimo codice;

OMISSIS

3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.

OMISSIS

 

 

Relazione illustrativa

Si apportano all’articolo 13 del d.P.R. modifiche di coordinamento delle norme in materia di contributo unificato nei procedimenti di famiglia e minori: il riferimento ai procedimenti in materia di separazione e divorzio è aggiornato con gli estremi normativi introdotti dal decreto legislativo n. 149 del 2022. Al contempo, al comma 3-bis, che prevede l’aumento del contributo unificato nel caso di carenza di alcune delle indicazioni richieste nell’atto introduttivo del giudizio, viene espunto il riferimento alla mancata indicazione del numero di fax, trattandosi di tecnologia obsoleta espunta anche dalle corrispondenti previsioni del codice di procedura civile

 

ART. 30

(Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)

OMISSIS

 

ART. 30

(Anticipazioni forfettarie dai privatiall'erario nel processo civile)

OMISSIS

 

 

Relazione illustrativa

Si interviene sulla rubrica dell’articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina le anticipazioni forfettarie all’erario nel processo civile, sopprimendo le parole «dai privati». L’attuale formulazione della rubrica ha infatti dato luogo a due diverse interpretazioni: l’una secondo la quale la stessa circoscrive l’ambito di applicazione della disposizione ai soli soggetti privati, escludendone il pubblico ministero, con la conseguenza di rendere inapplicabile la prenotazione a debito di tale spesa e l’eventuale successiva azione di recupero nei confronti della parte soccombente non ammessa; l’altra secondo cui l’indicazione delle parti private nella sola rubrica, e non nel testo della norma, sia insufficiente a ritenere il pubblico ministero escluso dall’ambito di applicazione dell’articolo 30. La soppressione del riferimento alle parti private nella rubrica dell’articolo 30 ha pertanto per effetto quello di chiarire che l’ambito di applicazione della disposizione non è limitato alle parti private, ma esteso anche al pubblico ministero. Al contempo, per effetto del riferimento, nell’articolo 8-bis, alla disciplina contenuta nell’articolo 131, anche le anticipazioni forfettarie a carico del medesimo pubblico ministero vengono assoggettate al regime della prenotazione a debito.

 

ART. 131

(Effetti dell'ammissione al patrocinio)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;

b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;

c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;

d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

 

4. Sono spese anticipate dall'erario:

a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;

 

 

 

 

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;

e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;

f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

 

ART. 131

(Effetti dell'ammissione al patrocinio)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;

b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;

c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;

d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

4. Sono spese anticipate dall'erario:

a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;

a-bis) gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato e gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandati dal magistrato nei casi previsti dalla legge;

a-ter) l’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro;»;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;

e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;

f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

 

 

Relazione illustrativa

Si apportano modifiche all’articolo 131 al fine di conformarlo alla sentenza n. 217 del 2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del medesimo articolo 131 «nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano “prenotati a debito, a domanda”, “se non è possibile la ripetizione”, anziché direttamente anticipati dall'erario». Si prevede pertanto l’abrogazione del comma 3, oggetto della declaratoria di incostituzionalità, e l’inserimento degli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, degli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e dell’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro nel successivo comma 4, che elenca le spese anticipate dall’erario

.

 

parte IV

Titolo V-bis

Procedimenti per l’apertura delle tutele dei minori non accompagnati

Art. 159-bis

(Disposizioni speciali per i procedimenti per l’apertura delle tutele dei minori non accompagnati).

1. I procedimenti per l’apertura delle tutele dei minori non accompagnati ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono esenti dalle spese previste dall’articolo 131, comma 2

 

 

Relazione illustrativa

Si introduce un nuovo titolo V-bis nella parte IV del d.P.R. n. 115 del 2002, dedicata ai «Processi particolari», al fine di dettare una disciplina specifica per i procedimenti per l’apertura delle tutele dei minori non accompagnati di cui all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Tale ultima disposizione prevede, per quanto di interesse, che l'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte. Il nuovo articolo 159-bis prevede quindi che i procedimenti per l’apertura delle tutele dei minori non accompagnati sono esenti dalle spese previste dall’articolo 131, comma 2, vale a dire dalle spese prenotate a debito. La disposizione è dettata dalla considerazione per cui in tali procedimenti le spese prenotate a debito non potrebbero in alcun caso essere oggetto di recupero nei confronti di soggetti minori che versano in una condizione di solitudine e di indigenza. Di conseguenza, fatte salve le ipotesi in cui nei procedimenti in esame siano disposte spese da anticiparsi a carico dell’erario, gli uffici giudiziari sono esonerati dall’apertura del foglio delle notizie, così da evitare un inutile aggravio di lavoro per le cancellerie. Resta ferma l’applicabilità delle altre disposizioni contenute nell’articolo 131 ai suddetti procedimenti, in virtù del rinvio effettuato dall’articolo 8-bis. E ciò tanto nel caso in cui tali procedimenti siano introdotti dal pubblico ministero quanto nell’ipotesi in cui le tutele siano aperte di ufficio dal tribunale per i minorenni a seguito della segnalazione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, trattandosi pur sempre di cause che il pubblico ministero potrebbe proporre e che ne prevedono quindi l’intervento necessario ai sensi dell’articolo 70, primo comma, n. 1 c.p.c., il che è sufficiente a rendere applicabile la disposizione generale contenuta all’articolo 8-bis.

 

 

D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69

 

D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69

 

CAPO IV

Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione

 

CAPO IV

Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione e dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie

 

CAPO IV

Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione

Art. 31 Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso

1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

 

2. È competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.

3. L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.

4-bis Fino alla precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.

 

5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

CAPO IV

Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione

Art. 31 Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso

1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
 

2. È competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.

3. Il ricorso è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.

4-bis Fino fissazione dell’udienza di rimessione della causa in decisione la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.

 

5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

 

 

Relazione illustrativa

Si modifica l’articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (semplificazione dei riti civili), relativo ai procedimenti in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, prevedendo che questi siano regolati non più dal rito ordinario di cognizione bensì dal più pertinente rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie previsto ora dagli articoli 473-bis e segg. c.p.c., introdotti dal decreto legislativo n. 149 del 2022. Alla norma vengono quindi apportate le necessarie modifiche di coordinamento, con riguardo alla forma dell’atto introduttivo (il ricorso, in luogo dell’atto di citazione) e al termine entro il quale il ricorrente e il coniuge possono chiedere che il matrimonio venga “convertito” in unione civile (a seguito della soppressione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, soppiantata dalla fissazione dell’udienza di rimessione della causa in decisione con concessione del triplo termine per gli scritti difensivi conclusionali).

Viene inoltre conseguentemente modificata la rubrica del capo IV.

 

 

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

 

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

 

Art. 21. Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione

1. Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.

2. Il notaio può farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall'inventario, se redatto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile deve essere sentito il legatario.

3. Ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.

4. L'autorizzazione è comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell'assolvimento delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.

5. L'autorizzazione può essere impugnata innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale.

 

 

6. Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

 

7. Restano riservate in via esclusiva all'autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell'impresa commerciale.

 

Art. 21. Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione

1. Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.

2. Il notaio può farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall'inventario, se redatto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile deve essere sentito il legatario.

3. Ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzazione, stabilisce il modo di reimpiego.

4. L'autorizzazione è comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell'assolvimento delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale.

5. L'autorizzazione può essere impugnata innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale.La cancelleria dà immediata comunicazione al notaio dell’impugnazione proposta e del provvedimento che definisce il giudizio.

6. Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle comunicazioni previste dal comma 4senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.Il provvedimento del giudice tutelare è comunicato al notaio che ha rilasciato l’autorizzazione, a cura della cancelleria.»;

7. Restano riservate in via esclusiva all'autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell'impresa commerciale.

 

 

Relazione illustrativa

Vengono introdotte limitate modifiche all’articolo 21 del d.lgs., con cui è stato attribuito al notaio il potere di emettere le autorizzazioni che si rendano necessarie per la valida stipula dell’atto. Le modifiche consistono:

1) nel chiarire l’espressione del terzo comma secondo cui se l’atto prevede il pagamento di un corrispettivo in favore di un minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione il notaio nel concedere l’autorizzazione deve determinare «le cautele necessarie»; l’espressione ha dato luogo a dubbi interpretativi, in quanto poteva dare ad intendere che il provvedimento del notaio avesse un contenuto diverso da quelli ordinariamente adottati dal giudice tutelare e dal tribunale con cui viene determinato l’uso che deve essere fatto delle somme incassate dalla persona protetta. Si è quindi ritenuto preferibile rendere la disposizione armonica con quelle di cui agli articoli 320, quarto comma, e 376, secondo comma del cc. Si prevede, quindi, che il notaio debba stabilire il modo di reimpiego dei capitali riscossi, naturalmente a tutela dell’interesse del minore o del soggetto sopposto a protezione;

2) nel prevedere che tanto l’atto di impugnazione dell’autorizzazione quanto il provvedimento che definisce il relativo procedimento debbano essere comunicati al notaio, affinché questi sia reso edotto dell’impugnazione – la cui proposizione fa sì che l’autorizzazione non acquisti efficacia – e del suo esito, dovendo egli essere posto in grado di sapere se possa o meno procedere alla stipula dell’atto pubblico a lui richiesto;

3) nel prevedere, allo stesso scopo, che anche il provvedimento del giudice tutelare che revoca o modifica l’autorizzazione debba essere comunicato al notaio.

 

 

 

 

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