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Tregua fiscale: l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti

Agenzia Entrate, Circolare n.6 del 20/03/2023

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L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6 del 20 marzo 2023, ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo alle misure di tregua fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022). La circolare risponde ai dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria in merito a diverse questioni, tra cui la regolarizzazione delle irregolarità formali, il "ravvedimento speciale" e l'adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Per quanto riguarda le irregolarità formali, la circolare chiarisce che l'invio tardivo delle e-fatture è sanabile, a patto che queste siano correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza e che sia stato effettuato il relativo versamento dell'imposta. Analogamente, è possibile sanare l'omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell'imposta dovuta.

In merito al nuovo "ravvedimento operoso speciale", introdotto dalla Legge di Bilancio 2023, l'Agenzia delle Entrate spiega che esso riguarda le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Le violazioni accertabili ai sensi dell'art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento parziale) rientrano nella misura, purché non siano già state contestate.

La circolare affronta anche la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, precisando che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973) non rientrano nell'ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, questi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell'esito del controllo.

Infine, sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, le Entrate chiariscono che:

  • il pagamento sarà pari al 100% del valore della controversia nei casi in cui l'Agenzia è risultata vincitrice nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023, oppure se il contribuente ha notificato il ricorso all'Agenzia fiscale alla stessa data
  • il pagamento sarà pari al 90% del valore della controversia nel caso in cui il contribuente si sia già costituito in giudizio al 1° gennaio 2023, ma la Corte di giustizia tributaria di primo grado non abbia ancora depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare.

Il testo della circolare:

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