Appello penale telematico: la tempestività si valuta sull’invio, non sulla ricevuta

Articolo del 08/01/2026

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Nel processo penale telematico, il rispetto dei termini di impugnazione non può dipendere dai tempi di risposta del sistema informatico.

La Cassazione penale, Sez. V penale, con la sentenza n. 40474 del 16 dicembre 2025, chiarisce che, ai fini della tempestività dell’appello, rileva il momento dell’invio dell’atto tramite portale, e non l’orario in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione, se quest’ultima arriva in ritardo per ragioni tecniche non imputabili alla parte.

Il caso deciso dalla Cassazione

La Corte d’appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l’appello di un imputato perché considerato tardivo: la ricevuta di deposito era stata generata oltre la scadenza.

Dal fascicolo risultava però una sequenza diversa:

  • l’atto era stato inserito nel Portale dei Depositi Penali (PDP) alle 23:58 dell’ultimo giorno utile (10 settembre 2024);

  • il comando di invio risultava alle 00:01 dell’11 settembre 2024;

  • la ricevuta rilasciata dal sistema rifletteva questa scansione temporale.

Il punto era capire quale momento conti davvero, quando la differenza di pochi minuti dipende dal funzionamento del portale.

Le regole: termini, deposito telematico e “rischio tecnologico”

La sentenza ricostruisce il quadro normativo del deposito telematico nel processo penale.

Il riferimento generale è l’art. 111-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 (poi modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31), che porta il sistema verso l’obbligatorietà del deposito digitale, salvo eccezioni (tra cui le ipotesi di malfunzionamento considerate dall’art. 175-bis c.p.p.).

Accanto al codice, la disciplina si completa con norme di raccordo e con la regolamentazione tecnica e organizzativa, che definisce le fasi operative del deposito sul portale.

Sul piano tecnico, la procedura di invio tramite PDP è scandita in passaggi: inserimento dati, caricamento dell’atto e allegati, comando di invio, e rilascio della ricevuta di accettazione, che contiene anche un identificativo unico nazionale.

In generale, la regola tecnica dice che gli atti si intendono ricevuti quando viene generata la ricevuta di accettazione. E, per i termini, si richiama il criterio delle ore 24 dell’ultimo giorno utile (art. 172, comma 6-bis, c.p.p.).

Il problema nasce quando questo meccanismo “automatico” non è davvero automatico, perché la piattaforma è lenta e la ricevuta viene generata in ritardo.

La soluzione della Cassazione: conta l’attestazione di invio

La Cassazione afferma che, nei casi in cui la generazione della ricevuta non sia tempestiva, bisogna attribuire rilievo all’attestazione di invio e quindi al corretto inserimento dell’atto nel portale.

La ragione è pratica e giuridica insieme:

  • l’inserimento e l’invio sono l’unico adempimento nella disponibilità della parte;

  • la ricevuta dipende invece dal sistema informatico ministeriale e può subire ritardi non imputabili al difensore;

  • la disciplina telematica ha una funzione di garanzia (certezza di invio/ricezione, collocazione temporale, identificazione di mittente e destinatario), e non può trasformarsi in una “trappola” che blocca l’accesso al giudizio.

In questo passaggio la Corte richiama un’idea chiave: il rischio tecnologico non deve essere scaricato sulla parte quando la parte ha fatto tutto ciò che poteva fare correttamente.

Il collegamento con i principi costituzionali e convenzionali

La sentenza non si ferma alla lettura delle regole tecniche. Richiama apertamente il principio di effettività della tutela giurisdizionale, collegandolo a:

  • artt. 24 e 111 Cost.

  • art. 47 Carta di Nizza

  • art. 19 TUE

  • art. 6 CEDU

La linea è questa: la digitalizzazione può essere un obiettivo legittimo, ma l’obbligo di deposito elettronico deve restare proporzionato e non deve produrre eccesso di formalismo.

Tradotto: se il portale certifica l’avvenuto invio entro il termine, un ritardo interno del sistema non può trasformarsi in inammissibilità.

La Corte richiama anche un precedente in fattispecie sovrapponibile (Sez. 2, n. 47737/2024, Zhang) per ribadire che lo “scarto temporale” tra inserimento e ricevuta non deve ricadere sulla parte impugnante quando il portale dà contezza dell’invio.

Esito del giudizio

Il ricorso viene accolto: la Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l’appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Roma per il giudizio.

Cosa ci portiamo a casa

Se depositi un’impugnazione tramite PDP e la ricevuta arriva in ritardo per problemi del sistema, il punto decisivo è dimostrare l’attestazione di invio (con data e ora) e il corretto inserimento dell’atto nel portale.

Morale operativa: quando si deposita a ridosso della scadenza, la tecnologia può fare la “voce grossa”, ma non dovrebbe decidere lei se l’appello è ammissibile o no.


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