
La Corte costituzionale interviene ancora una volta sui criteri di accesso e di priorità nell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP).
La Consulta, con la sentenza n. 1 dell’8 gennaio 2026, dichiara l’illegittimità costituzionale di una parte della disciplina toscana che premiava la durata della residenza o dell’attività lavorativa sul territorio ai fini della formazione delle graduatorie.
Al centro della decisione c’è un principio chiaro: il bisogno abitativo deve restare il parametro decisivo, mentre la “storicità di presenza” non può diventare un fattore autonomo e prevalente di selezione.
La questione riguarda l’Allegato B, lett. c-1), della legge della Regione Toscana n. 2 del 2019, richiamato dall’art. 10 della stessa legge. La norma attribuiva punteggi crescenti a chi vantava una residenza anagrafica o una attività lavorativa continuativa più lunga nel territorio interessato dal bando.
Il meccanismo, pur non configurando la residenza come requisito di accesso, consentiva di accumulare fino a quattro punti, con l’effetto concreto di superare punteggi legati a condizioni di maggiore fragilità economica e sociale.
La Corte è chiamata a stabilire se un simile sistema sia compatibile con il principio di eguaglianza sostanziale e con la funzione propria del servizio pubblico di edilizia residenziale.
La Consulta richiama l’art. 3 della Costituzione, nella sua dimensione non solo formale ma anche sostanziale. L’assegnazione degli alloggi ERP deve rispondere alla finalità di garantire un’abitazione a chi non dispone di risorse sufficienti, in quanto il diritto all’abitazione è qualificato come diritto sociale fondamentale.
In questa prospettiva, i criteri di graduatoria devono essere ragionevoli e proporzionati rispetto allo scopo perseguito. Attribuire un peso eccessivo alla stabilità territoriale, quando questa non è direttamente collegata allo stato di bisogno, altera l’equilibrio del sistema e rischia di produrre discriminazioni indirette.
La Corte si colloca in continuità con la propria giurisprudenza critica verso requisiti o punteggi fondati su residenze pluriennali, soprattutto quando incidono sull’accesso a prestazioni sociali destinate ai soggetti più vulnerabili.
Applicando questi principi, la Corte osserva che il punteggio legato alla durata della residenza o dell’attività lavorativa non misura il bisogno abitativo, ma introduce un criterio autonomo di preferenza.
In concreto, il sistema finisce per favorire nuclei meno bisognosi ma più radicati sul territorio rispetto a persone o famiglie che, pur trovandosi in condizioni di maggiore disagio, hanno una presenza più recente. È qui che la “storicità di presenza” si trasforma in un vero e proprio premio di fedeltà territoriale, sganciato dalla funzione sociale dell’ERP.
La Corte precisa però un punto importante: il radicamento territoriale non è in assoluto vietato. Può essere valorizzato solo quando descrive indirettamente l’intensità del bisogno. È il caso, ad esempio, dell’anzianità di permanenza in graduatoria, che documenta l’aggravarsi della sofferenza abitativa nel tempo.
Non a caso, la stessa legge regionale toscana prevede punteggi fondati su questo criterio, ritenuti compatibili con la Costituzione perché coerenti con la finalità di tutela dei soggetti più fragili.
L’effetto immediato della sentenza è la caducazione dell’Allegato B, lett. c-1) della legge regionale n. 2/2019. La Regione Toscana dovrà quindi rivedere i criteri di formazione delle graduatorie ERP, eliminando i punteggi legati alla durata della residenza o dell’attività lavorativa sul territorio.
Più in generale, la decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale destinato a incidere anche su altre Regioni che hanno introdotto meccanismi analoghi. Il principio affermato è destinato a diventare un parametro di scrutinio per le politiche abitative regionali: nelle graduatorie per le case popolari, il bisogno abitativo viene prima del radicamento territoriale.
In sintesi, la Consulta ribadisce che, quando le risorse sono scarse, i criteri di distribuzione devono restare ancorati alla condizione di fragilità e non alla durata della presenza sul territorio.
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