Il curatore fallimentare, subentrato al fallito nella titolarità dei rapporti giuridici ai sensi degli artt. 31 e 42 l. fall., ha diritto di ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti dal fallito, anche quando la richiesta sia formulata in termini ampi o generici, purché sia individuabile il soggetto interessato e il rapporto bancario cui essa si riferisce.
Tale diritto trova fondamento non solo nell’art. 119 d.lgs. n. 385/1993 (TUB), ma anche nei principi di buona fede, correttezza e solidarietà contrattuale di cui agli artt. 1374 e 1375 c.c., che impongono alla banca di cooperare con la controparte nella ricostruzione del rapporto negoziale e di consentire l’accesso alla relativa documentazione, non potendo opporsi alla richiesta mediante rilievi meramente formalisti sulla genericità della domanda, specie quando i rapporti risultino già noti all’istituto di credito.
Cassazione, Sez. I civile, Sentenza 13 luglio 2007, n. 15669
Svolgimento del processo
Con atto 29.10.1999 il fallimento della soc. Geovis Green s.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Foggia il Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. perchè fosse dichiarato il suo diritto ad ottenere la consegna della documentazione riguardante i rapporti bancari di qualsiasi natura, intrattenuti dalla fallita con detto istituto di credito.
Il tribunale accolse la domanda, dando atto della avvenuta trasmissione dei documenti relativi ad un rapporto di conto corrente, in esecuzione della misura cautelare ex art. 700 c.p.c., concessa dal giudice istruttore, ma la decisione è stata riformata, sull'appello di Intesa Gestione Crediti s.p.a., procuratrice di Banca Intesa, incorporante del Banco Ambrosiano Veneto, dalla Corte di Appello di Bari con sent. 17.4.2003, che ha ritenuto, per quanto ancora qui rileva, che la richiesta del curatore fosse generica, perchè priva degli elementi minimi necessari a consentire la individuazione dei documenti richiesti.
Propone ricorso per cassazione con un motivo il fallimento; resiste con controricorso la soc. Intesa Gestione Crediti, che propone anche ricorso incidentale condizionato con un motivo, illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Denunzia il fallimento la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 119 e la insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sul punto relativo al diritto del curatore di avere la documentazione inerente ai rapporti di c/c intercorsi tra fallito e banca.
Rileva che la banca, alla richiesta del curatore diretta a conoscere il numero dei conti intrattenuti dal fallito, le garanzie prestate, i movimenti bancari, i saldi attivi con gli interessi maturati, le modalità di estinzione dei conti, aveva risposto citando esclusivamente un rapporto di conto corrente assistito da fideiussione, senza ulteriori specificazioni, così confermando la esistenza della documentazione, ma aveva poi finito per evadere la richiesta a seguito di provvedimento giudiziale reso ex art. 700 c.p.c., e deduce che la espressione "inerente a singole operazioni", prevista dalla L. n. 154 del 1992, art. 8 e dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 119 è idonea a comprendere sia i documenti di supporto alla movimentazione del conto (le pezze giustificative, le cc.dd. contabili), sia la registrazione compiuta dalla banca, in esecuzione del mandato conferitole, del movimento effettuato; non prevedendo la legge che il curatore faccia riferimento alle singole operazioni quando chiede copia degli estratti conto, giacchè si presume che in tal caso egli nemmeno sappia quali siano le operazioni singole transitate sul conto, nè essendo configurabili diritti di terzi garanti alla riservatezza, una volta che la documentazione si consideri non riservata alla banca, ma comune alle parti del negozio.
Con il ricorso incidentale condizionato la soc. Intesa Gestione Crediti denunzia violazione degli artt. 189, 281 quinquies c.p.c. e art. 300 c.p.c., in relazione al punto della decisione impugnata, in cui si è ritenuto che la fusione per incorporazione del Banco Ambrosiano Veneto in Banca Intesa, notificata dal difensore alla controparte, non avesse prodotto l'effetto interruttivo del processo, essendo già state precisate le conclusioni, con l'assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c.; quell'evento potendo spiegare rilevanza solo nel caso di riapertura della fase istruttoria.
Fa presente che l'evento si era verificato dopo la precisazione delle conclusioni e prima della scadenza dei termini per il deposito della comparsa conclusionale, ed era stato correttamente notificato, e rileva che mentre prima della riforma del codice di rito era la udienza di precisazione delle conclusioni, con l'assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c., a costituire il limite invalicabile per la dichiarazione di interruzione, per avvenuta perdita della capacità processuale della parte, dopo la riforma l'evento può essere fatto valere sino alla discussione dinanzi al Collegio e quindi anche dopo lo scambio delle comparse e conclusionali e delle eventuali repliche.
Preliminare è l'esame della impugnazione incidentale condizionata, con cui è stata dedotta una questione processuale pregiudiziale:
essa non merita di essere accolta.
La corte territoriale ha rilevato che la fusione per incorporazione del Banco Ambrosiano in Banca Intesa fu notificata nel giudizio di primo grado il 16.1.2001 alla controparte, quando già erano state precisate le conclusioni dinanzi al giudice monocratico ed erano stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.; ed ha concluso che a norma dell'art. 300 c.p.c., comma ult. l'evento interruttivo non poteva produrre alcun effetto, tranne che non si fosse riaperta l'istruzione.
Tale conclusione va condivisa, trovando riscontro nel richiamato disposto di legge.
Nè vale assumere che nel giudizio dinanzi al giudice monocratico l'udienza di precisazione delle conclusioni, con l'assegnazione dei termini per le difese finali, non costituisce il limite invalicabile per la dichiarazione da parte del difensore dell'avvenuta perdita della capacità processuale del proprio assistito, in quanto prima della riforma del codice di rito, introdotta con la L. 26 novembre 1990, n. 353, l'evento poteva essere fatto valere anche dopo lo scambio delle conclusionali e repliche, sino alla chiusura della discussione dinanzi al Collegio, in relazione alla esigenza di dare rilievo a tutti i fatti che possono produrre la interruzione del processo, sino a quando alle parti è consentito di porre in essere attività processuali che possono incidere sullo svolgimento del giudizio; e tale ragione non potrebbe venir meno, quando alla discussione orale si sia rinunziato, come è ora possibile in sede di precisazione delle conclusioni.
Vero è, invece, che con la riforma il testo dell'art. 300 c.p.c., è rimasto immutato, circostanza che conferma la ratio effettiva della norma, secondo la quale la possibilità di portare a conoscenza l'evento interruttivo, dopo lo svolgimento della attività istruttoria, è stata considerata in funzione della partecipazione alla discussione, ovvero in relazione alla riapertura della istruzione; sicchè, ove l'una o l'altra attività non si prospettino, il procedimento, che assume il carattere della ufficiosità e non appalesa più la esigenza del contatto diretto con il giudice, prosegue con le parti così come costituite, per le quali lo svolgimento della attività difensiva, attraverso il deposito delle comparse e delle memorie, è assicurata dal procuratore che ne aveva assunto la difesa e prosegue sino alla soglia dell'eventuale nuovo grado di giudizio.
Fondato è invece il ricorso principale.
Questa Corte ha in più occasioni (Cass. 12093/2001; 11733/1999; 4598/1997) affermato che, se è vero che il curatore, allorchè agisce per la acquisizione della documentazione afferente alle operazioni del fallito, non svolge compiti di rilievo pubblicistico e non assume la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, restando le sue funzioni circoscritte ad un ambito giusprivatistico, tuttavia deriva la propria legittimazione a riguardo dal fatto di essere subentrato al fallito ex art. 31 L. Fall. - in corrispondenza della limitazione su quest'ultimo prodotta dalla dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 42 L. Fall. - e dalla circostanza che in capo ad esso preesisteva un diritto siffatto, correlato al rapporto pregresso tra "cliente" e banca e fondato sul principio di buona fede, che è clausola generale di interpretazione e di esecuzione del contratto e fonte di integrazione della regolamentazione negoziale, ai sensi degli artt. 1366, 1375, 1374 c.c.; sicchè, al di là del disposto dell'art. 119 citato, il diritto sostanziale di cui trattasi viene a trovare riscontro nel dovere di solidarietà, ormai costituzionalizzato (art. 2 Cost.), concorrendo la buona fede alla "conformazione di tale regolamentazione in senso ampliativo - restrittivo, rispetto alla fisionomia apparente, per modo che l'ossequio alla legalità formale non si traduca in sacrificio della giustizia sostanziale".
Ed ha aggiunto che è inconferente la circostanza che il contratto di conto corrente, al pari del mandato, si sciolga con il fallimento ai sensi dell'art. 78 L. Fall., poichè tale scioglimento non sempre comporta la immediata estinzione di ogni rapporto obbligatorio tra le parti. "Altro è, invero, il venir meno del programma operativo di realizzazione degli interessi che nell'atto negoziale si era espresso, che effettivamente consegue allo scioglimento, altra è la cessazione di ogni diritto ed obbligo derivante dagli atti e dai comportamenti tenuti in esecuzione di quel programma"; tant'è che nel mandato allo scioglimento non consegue la immediata estinzione di tutti gli obblighi gravanti sul mandatario a cominciare da quelli di informazione in ordine agli atti già compiuti, di rendiconto e di custodia e rimessione di quanto ricevuto nell'interesse del mandante, sussistendo anche dopo, e talvolta anzi proprio a causa di ciò, una serie di obbligazioni, pur sempre di derivazione contrattuale, cui fanno riscontro altrettante corrispondenti posizioni di diritto soggettivo dell'altro contraente (Cass. 4598/1997).
Ha ancora rilevato che il diritto alla prova non può essere considerato utile parametro per la determinazione del diritto sostanziale di cui si controverte, essendo il primo di natura processuale, strumentale al fine di soddisfare un diverso interesse sostanziale, mentre il secondo è l'oggetto del giudizio e prescinde dall'uso eventuale che il curatore può fare eventualmente in altre sedi.
Ha, infine, ribadito (sent. 11733/1999) che se il curatore subentra nella posizione del fallito, il suo diritto non ha limiti, perchè non è giudizialmente indirizzato, andando oltre l'area degli artt. 263 e 116 c.p.c. non essendo consentito, per l'attuazione della tutela di tipo "finale", previamente valutare l'impiego che della documentazione sarà fatto e che non è conferente prospettare, al fine di paralizzare la pretesa, la commistione in capo al curatore delle posizioni di parte e di terzo - la prima legata alla applicazione dell'art. 119 citato e la seconda a quella di attore eventuale nel giudizio di revocazione di atti compiuti dal fallito - in quanto essa deriva dalla posizione di amministratore del patrimonio fallimentare, nel quale il diritto di cui trattasi è presente.
A fronte di tali argomentazioni, pienamente condivisibili, non vale opporre, come fa la corte di merito, la genericità della richiesta, peraltro in sede cautelare coattivamente assolta, a riprova della esistenza dei rapporti bancari intrattenuti con quell'istituto di credito dalla società fallita e dunque ad esso ben noti.
La pretesa alla documentazione è un diritto che nasce dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, accessorio di ogni prestazione dedotta in negozio, e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge (art. 1374 c.c.); per cui agli effetti del contratto, che discendono dalle clausole pattizie, vanno aggiunti quelli che la norma produce, in forza del rilevato principio, il quale fissa una regola di condotta, cui debbono attenersi i soggetti del rapporto obbligatorio, alla stregua di quanto dispone l'art. 1375 c.c., secondo il quale il contratto deve essere eseguito, appunto, secondo buona fede, generando doveri di comportamento, la cui inosservanza costituisce inadempimento - al pari di quella riferita agli obblighi convenzionali - che non può trovare giustificazione nella circostanza che la richiesta sia stata formalizzata in termini ampi e generici, una volta che il destinatario di essa, parte di quel rapporto, aveva la piena informazione degli elementi che il curatore intendeva ed aveva titolo ad acquisire.
In tema di esecuzione del contratto la buona fede si atteggia, infatti, come impegno di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico (Cass. 2503/1991).
La clausola generale di buona fede e correttezza è, dunque, operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore, nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione del contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione attiva o passiva,negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del negozio (Cass. 1078/1999; 3775/1994; 3362/1989; 1960/1986; 89/1966); e la sua rilevanza si esplica nell'imporre il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dalla esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (Cass., 12310/1999).
Nè rileva che l'adempimento di siffatta prescrizione sia suscettibile di arrecare svantaggi al debitore, come conseguenza eventuale e futura di esso.
Se è vero, infatti, che l'obbligo di salvaguardia delle altrui utilità esiste in quanto non importi per il debitore un apprezzabile sacrificio, è altrettanto vero che esso deve essere valutato in relazione diretta con la prestazione, secondo un rigoroso rapporto di causalità, mentre sfuggono a tale correlazione gli effetti che derivano da atti diversi da quell'adempimento.
Avendo il diritto sostanziale potenzialità indeterminate, proprio per la sua natura non strumentale, non riceve limitazioni nel suo contenuto dai diritti ulteriori, dei quali agevoli l'esercizio, sia esso compiuto dal fallito, dal curatore che gli subentri o dalla banca, parte al pari del primo del rapporto, del quale l'istituto di credito non può impedire la utilizzazione attraverso formalistiche resistenze, trovando la pienezza del diritto esplicazione anche quando la richiesta manchi delle specifiche indicazioni del rapporto di riferimento, una volta che risulti certo il soggetto interessato, posto che oggetto della domanda è l'accertamento del diritto a conoscerne la esistenza e a conseguirne la documentazione ad essa relativa, che l'istituto di credito non può vanificare con la posizione di forza che gli deriva dal possesso dei documenti, che, riflettendo un rapporto che vede altri soggetti interessati, non sono di esclusiva sua pertinenza, non sono riservati alla esclusiva sua gestione e non sono sottoposti ad un sindacato prognostico degli utilizzi futuri, capace di condizionarne la acquisizione.
Conferma alle conclusioni cui porta la corretta applicazione degli artt. 1374 e 1375 c.c. proviene dall'art. 119 citato, la cui lettura non può essere compiuta del tutto astraendo dalle citate norme codicistiche, che rappresentano un cardine della disciplina legale delle obbligazioni.
Dispone il primo comma che gli istituti creditizi forniscano per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto; il secondo comma specifica per i rapporti di conto corrente tempi e modalità di tale comunicazione, e il 4^ (con la modifica introdotta dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 24) aggiunge: "il cliente, colui che gli succede a qualsiasi titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere a proprie spese entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni".
Tali norme contemplano, nel primo caso una obbligazione della banca, al di fuori di qualunque richiesta; nel secondo un diritto del cliente, da esercitarsi merce specifica domanda; suppongono entrambe il più ampio diritto alla documentazione, che attiene alla nascita del rapporto, agli elementi fondanti, alla sua evoluzione, alla sua conclusione e stabiliscono due regole, una minima ed una massima - la prima a carico della banca, consistente nella periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente; la seconda a carico di quest'ultimo, di limitazione agli ultimi dieci anni del diritto ad ottenere la documentazione delle singole operazioni e di assunzione da parte sua del relativo costo - e lascia per il resto immutata l'ordinaria disciplina delle obbligazioni, fornendo una chiave di lettura testuale dell'obbligo di correttezza e solidarietà, in cui si sostanzia il principio di buona fede, laddove, accordando al cliente il diritto di ottenere la documentazione di singole operazioni per un non breve arco di tempo, va oltre l'elementare dovere di informazione previsto dai primi due commi dell'art. 119, perchè di ciascuna operazione registrata sull'estratto conto legittima l'avente titolo ad ottenere gli opportuni riscontri; legittimazione che, alla luce del più volte richiamato principio di buona fede, non è dato limitare ad alcune soltanto delle operazioni, potendo investire tutte quelle del periodo cui il cliente è interessato.
Nè giova addurre in senso contrario l'interesse della banca "anche con riguardo al diritto alla riservatezza dei soggetti terzi" (f. 7 sentenza), giacchè quella esigenza di tutela va in concreto e in modo specifico proposta e valutata ed affidata al giudice del merito, chiamato a verificarla e a compararla con il diritto della parte, di cui si tratta.
Il ricorso va dunque accolto; va cassata la sentenza impugnata e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento della domanda della curatela e la dichiarazione dell'obbligo della banca di consegnare la documentazione richiesta.
Le spese processuali dell'intero giudizio possono essere compensate, tenuto conto della specificità della controversia in riferimento alla estensione del diritto alla documentazione bancaria, nei termini proposti dalla domanda giudiziale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta l'incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l'obbligo della banca alla consegna della documentazione richiesta; compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2007.