Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.10020 del 27/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Q.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIRCUMVALLAZIONE TRIONFALE 145, presso lo studio dell’avvocato BALZANO ANGELO, rappresentata e difesa dall’avvocato POMARICO CIRO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1085/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/03/2005 R.G.N. 304/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato FIORTLLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 14.2.2003, la spa Poste Italiane proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 1.10.2002, con la quale era stato dichiarato il diritto di Q. A. alla qualifica di ***** di ***** a far tempo dal 26.10.1996. La Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado, motivando nel senso che l’attrice risultava svolgere mansioni di significativa importanza con facoltà di iniziativa, nell’ambito di direttive gestionali generali,con autonomia di iniziativa e di valutazione; collaborava con un Q1, si occupava delle concessioni delle licenze per radio-amatori, del controllo pratiche infortuni, della registrazione dei visti di disponibilità sui documenti di spesa, rendicontazione, controllo atti delle dipendenze della Campania in relazione alle norme di legge e di quelle aziendali, con potere di segnalazione al direttore ovvero di deroga in caso di anomalie non gravi, firma del mod. 131B per l’autorizzazione al pagamento di spese per le quali era stata effettuata la verifica di disponibilità finanziaria; ed inoltre acquisti di carburante e apparecchiature informatiche, lavori edili con il visto del funzionario dell’area approvvigionamenti. Le suddette mansioni travalicavano quelle proprie dell’area operativa e non risultavano espletate in via occasionale e non prevalente.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione Poste Italiane, deducendo con unico motivo omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte di Appello avrebbe errato nell’attribuire la qualifica di quadro all’attrice, trattandosi di mansioni rientranti a pieno titolo nell’area operativa, senza potere di firma e con obbligo di fare riferimento ad un direttore con qualifica Q1.

3. Resiste con controricorso Q.A., la quale eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso avversario, in quanto notificato fuori termine. Poste Italiane ha presentato memoria integrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La sentenza di appello risulta depositata il 19 marzo 2005. Il termine annuale per proporre ricorso per Cassazione scadeva il 19.3.2006 (domenica) ed era quindi prorogato al 20.3.2006. Il ricorso per Cassazione è stato spedito per la notifica il 21.3.2006, quindi fuori termine.

5. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo. Va disposta la distrazione delle spese in favore del difensore avv. Ciro Pomarico, il quale ha reso le prescritte dichiarazioni.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Poste Italiane spa a rifondere a Q.A. le spese del grado, che liquida in Euro 17,00 oltre Euro 2.500/00 (duemilacinquecento) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge. Autorizza la distrazione di dette spese in favore del difensore anticipatario avv. Ciro Pomarico.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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