LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 23729-2006 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
N.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 74B, presso lo studio dell’avvocato PERRIS CLAUDIO, rappresentata e difesa dall’avvocato GENTILI VALTER, giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 490/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/01/2006 r.g.n. 503/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
IN FATTO E DIRITTO La Corte rilevato che:
il giudice di appello di Brescia, confermando la sentenza di prime cure, ha dichiarato la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato fra il lavoratore in epigrafe da una parte, e Poste Italiane s.p.a. dall’altra;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società Poste Italiane affidato a quattro motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso;
successivamente è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dalle parti in causa;
Considerato che dal verbale di conciliazione sopra indicato risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale; ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma, anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere;
avuto riguardo alla materia del contendere stimasi compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010