LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI L’AQUILA, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
T.R.;
– intimata –
avverso la sentenza del Giudice di pace di L’Aquila n. 33/06, depositata in data 18 gennaio 2006.
Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che si è riportato alle conclusioni scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 18 gennaio 2006, il Giudice di pace di L’Aquila accoglieva l’opposizione proposta da T.R. avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di L’Aquila, con la quale si ingiungeva alla opponente il pagamento della somma di Euro 1.549,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione della L. n. 386 del 1990, art. 1.
Il Giudice di pace riteneva che l’amministrazione non avesse fornito la prova della responsabilità della opponente.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di L’Aquila sulla base di un unico motivo;
l’intimata non ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 101 cod. proc. civ..
Il Giudice di pace, sostiene la ricorrente, avrebbe errato nel ritenere legittimamente instaurato il contraddittorio nonostante il ricorso in opposizione non fosse mai stato notificato ad essa amministrazione.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Dalla lettura degli atti, consentita in questa sede in considerazione della natura della censura proposta, emerge che, effettivamente, come dedotto dalla ricorrente, non vi è la prova dell’avvenuta notifica all’amministrazione del ricorso in opposizione.
Il giudizio svoltosi dinnanzi al Giudice di pace è quindi affetto da nullità, con conseguente nullità della impugnata sentenza, che deve pertanto essere cassata con rinvio al Giudice di pace di L’Aquila, in persona di diverso giudicante, il quale procederà a nuovo esame del ricorso, che dovrà previamente essere notificato all’amministrazione che ha emesso il provvedimento opposto.
Al giudice di rinvio è demandato altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di L’Aquila in persona di diverso giudicante.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010