LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12096/2006 proposto da:
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CALANNA Nunzio, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI VIZZINI in persona del dipendente comunale Istruttore di Polizia Municipale – Responsabile del servizio di Polizia Stradale (dietro autorizzazione del Sindaco di Vizzini a costituirsi in giudizio a tutela degli interessi del Comune, avvalendosi direttamente di propri funzionari), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dal sig.
COSTA Salvatore (in rappresentanza del Comune di Vizzini), giusta delega che viene allegata in atti;
– resistente –
e contro
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI VIZZINI, in persona del Comandante pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 28/2005 del GIUDICE DI PACE di VIZZINI, depositata l’1/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
PREMESSO IN FATTO
che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Vizzini ha respinto l’opposizione proposta dal sig. G. G. a verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, elevato dalla Polizia Municipale di quel centro;
che l’opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi;
che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo in udienza, è manifestamente fondato, trovando la censura riscontro nell’esame degli atti, dal quale effettivamente risulta la dedotta omissione;
che resta in ciò assorbito l’esame dei restanti motivi di ricorso, attinenti al contenuto della decisione impugnatacene, in accoglimento della censura accolta, la sentenza va pertanto cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Vizzini in persona di altro giudicante.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010