LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI COMO, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
G.R. ARREDAMENTI S.n.c. di Rosmarino Roberto Lorenzo e Maria Luisa, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Cantù depositata il 17 dicembre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso conformemente alla requisitoria rassegnata nell’ambito del procedimento inscritto al N.R.G. 1985 del 2007;
sentito, in camera di consiglio, l’Avvocato Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
che il Giudice di pace di Cantù, con sentenza depositata il 17 dicembre 2005, in accoglimento dell’opposizione sollevata dalla s.n.c. G.R. Arredamenti, ha annullato l’ordinanza-ingiunzione n. 89/2005/Area 4/Depen., con la quale la Prefettura di Como aveva rigettato il ricorso dalla medesima società proposto avverso il verbale della Polizia municipale di Bergamo, recante l’accertamento della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8;
che il Giudice di pace ha rilevato l’inattendibilità dell’accertamento a mezzo di autovelox, stante la mancata produzione della certificazione relativa alla taratura dello strumento impiegato;
che per la cassazione della sentenza impugnata la Prefettura ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 gennaio 2007, sulla base di un unico motivo;
che l’intimata società non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con l’unico mezzo la Prefettura prospetta la violazione e la falsa applicazione della L. 11 agosto 1991, n. 273, dell’art. 45 C.d.S. e art. 142 C.d.S., comma 6, e degli artt. 192 e 345 reg. esec. C.d.S., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, escludendo che l’apparecchio misuratore della velocità necessiti di taratura periodica, risultando sufficienti le verifiche di funzionalità propedeutiche alla installazione ed il rispetto delle prescrizioni contenute nei manuali d’uso e di manutenzione;
che il motivo è manifestamente fondato;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 2^, 19 novembre 2007, n. 23978), in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura: tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia c.d. metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità, ed è competenza di autorità amministrative diverse rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cfr. anche Cass. 15.12.08 n. 29333);
che, pertanto, ha errato il Giudice di pace ad accogliere l’opposizione sul rilievo che l’autovelox, con cui è stato accertato il superamento dei limiti di velocità, non era stato sottoposto a taratura periodica;
che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta;
che la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Cantù, che la deciderà in persona di diverso giudicante, per l’esame degli altri motivi dell’opposizione;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Cantù, in persona di diverso giudicante.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010