LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
SILFRIDO INTERNATIONAL TRANS di TROTTA MATTIA ANTONIO in persona del titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENOTRI 37, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FORASTIERE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIANO FRANCESCO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ALLIANZ SPA (gia’ Riunione Adriatica di Sicurta’ SpA) in persona dei procuratori, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, V.B., COMPAGNIA MILANO ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1456/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del 23.9.08, depositata il 14/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.
La Corte, letti gli atti depositati:
OSSERVA E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 25 maggio 2009 la Silfrido International Trans di Trotta Mattia Antonio ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 27 marzo 2009, depositata in data 14 ottobre 2008 dalla Corte d’Appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze – Sezione distaccata di Pontassieve, aveva dichiarato che tale societa’ doveva alle assicuratrici, oltre al capitale rivalutato, gli interessi sul capitale iniziale al giorno del versamento dell’indennizzo alla loro assicurata, rivalutato anno per anno.
L’Allianz S.p.A. (gia’ Riunione Adriatica di Sicurta’ S.p.A.) ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati, Reale Mutua Assicurazioni S.p.A., V.B. e Compagnia Milano Assicurazioni S.p.A., non hanno svolto attivita’ difensiva.
2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in Cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.
Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
3. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa applicazione dell’art. 141 C.d.S., comma 1 e dell’art. 149 C.d.S., comma 1.
La censura che contiene ampi riferimenti alle risultanze processuali e che si basa su accertamenti di fatto e valutazioni di merito, non postula l’enunciazione di un principio di diritto decisivo per il giudizio e, nel contempo, di applicabilita’ generalizzata, ma il quesito finale si sostanzia nella richiesta di verifica della correttezza della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e omessa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2 con riferimento alla prova testimoniale articolata. La censura e’ del tutto priva del quesito di diritto che la ricorrente, in palese violazione dell’art. 366 bis c.p.c., demanda direttamente alla Corte di Cassazione.
4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
La ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;
Le argomentazioni della ricorrente addotte con la memoria prescindono totalmente dai rilievi esposti nella relazione;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010