Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.10522 del 30/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32372-2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati, CORETTI ANTONIETTA, SGROI ANTONINO, CORRERA FABRIZIO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GSI LOGISTIC S.R.L., nuova denominazione sociale a seguito di trasformazione della GREENSISAM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell’avvocato CARNEVALI RICCARDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SACCA’

ANTONINO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1584/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/11/2005 r.g.n. 2302/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO;

udito l’Avvocato CARNEVALI RICCARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Livorno,in accoglimento della domanda, avanzata dalla società in epigrafe, di accertamento negativo del debito contributivo concernente i cd. decimi di senseria, dichiarava non dovuta, da parte di detta società, all’INPS la somma di lire 2.439.176.937. Conseguentemente ordinava all’Istituto la restituzione di Euro 522.925,93 versati in ragione della domanda di regolarizzazione contributiva presentata, il 3 maggio 1995, con riserva di ripetizione delle somme.

La Corte di Appello di Firenze, confermava la sentenza di primo grado, sul rilievo fondante che la clausola di riserva, contenuta nelle comunicazioni allegate ad ognuno dei cinque versamenti bimestrali, effettuati dalla società, a seguito della domanda di condono previdenziale,era pienamente opponibile ed utilizzabile da parte del contribuente in quanto soltanto i versamenti effettuati prima della data di vigenza del D.L. n. 586 del 1894, ossia prima della prescrizione legislativa circa la non assoggettabilità a contribuzione di detti “decimi di senseria”, potevano essere trattenuti dall’Ente previdenziale.

Avverso tale sentenza l’INPS ricorre in cassazione sulla base di due censure.

Resiste con controricorso la società che eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica. Deposita, altresì, la società memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva la Corte, innanzitutto, che l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, alla stregua dell’esame degli atti, risulta infondata.

Invero, dal timbro apposto sull’originale del ricorso notificato recante il numero cronologico e la data nonchè la firma dell’Ufficiale giudiziario, si desume la prova della tempestiva consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare (Cass. S.U. 20 giugno 2007 n. 14294, circa il perfezionamento della notifica per il notificante al momento della consegna del plico all’Ufficiale giudiziario per tutte V. Cass. 14 maggio 2007 n. 11024).

A tanto aggiungasi che dalla documentazione (certificato dell’Ufficio Unico notifiche presso la Corte di Appello di Roma) depositata, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. dall’INPS si evince, altresì, la conferma che l’atto d’impugnazione venne consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notifica entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso l’INPS deduce violazione del combinato disposto del D.L. n. 535 del 1996, art. 5 convertito con modificazioni nella L. n. 647 del 1996, della predetta Legge, art. 1, comma 2, e della L. n. 448 del 1998, art. 81, comma 9, nonchè vizio di motivazione.

Allega l’Istituto che tutti i versamenti effettuati sono stati legittimamente acquisiti, ai sensi del D.L. n. 535 del 1996, richiamato art. 5 convertito in L. n. 647 del 1996, che ha previsto la salvezza dei versamenti effettuati all’INPS, a nulla rilevando l’apposizione della clausola di riserva ai pagamenti effettuati con il condono per la specialità della norma che ha sancito la predetta salvezza.

Con la seconda censura l’INPS denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. nullità del procedimento in ragione dell’omessa pronuncia e motivazione in relazione al motivo con il quale era stata dedotta la non debenza degli interessi legali.

Il primo motivo è fondato.

Infatti questa Corte, in una fattispecie analoga alla presente, ha affermato il principio, pienamente condiviso da questo collegio, che “quando una norma di legge esclude, con effetto retroattivo, un emolumento dalla retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale, ampliando le eccezioni stabilite dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, e succ. modificazioni, ma fa salvi i versamenti effettuati anteriormente alla sua entrata in vigore, non possono chiedere la ripetizione dei contributi versati sull’emolumento in questione, entro il suddetto termine, sia coloro che abbiano versati spontaneamente o su invito dell’Istituto previdenziale, anche con eventuali somme aggiuntive, sia coloro che li abbiano versati avvalendosi di un condono, cui hanno apposto la clausola di riserva.

La clausola di riserva ha, difatti, la funzione di attribuire ai datori di lavoro che si avvalgano del condono gli stessi diritti dei datori che abbiano versato contributi, ed eventuali somme aggiuntive, senza avvalersi di procedure di regolarizzazione agevolata. Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, art. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 23 dicembre 1996, n. 647, che ha escluso gli emolumenti corrisposti a titolo di senseria di piazza al personale delle agenzie marittime dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali, ma ha disposto che restano salvi i versamenti contributivi sui predetti emolumenti effettuati anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge, impedisce, quindi, che i contributi, previdenziali ed assistenziali che siano stati già versati prima del 21 ottobre 1996 possano essere chiesti in restituzione, sia da chi li abbia versati senza richiedere agevolazioni, sia da chi si sia avvalso di condono cui abbia apposto clausola di riserva” (Cass. 14 luglio 2008 n. 19297).

Nè vi è alcuna valida regione per non applicare la regola, secondo la quale coloro che hanno pagato i contributi sui decimi di senseria prima della entrata in vigore del D.L. n. 535 del 1996, senza avvalersi di alcun condono, non possono chiedere in restituzione i contributi versati anche a quelli che, prima della entrata in vigore del decreto legge, hanno provveduto a pagare i contributi in virtù di una domanda di condono con riserva di ripetizione. Questi ultimi non possono pretendere un trattamento più favorevole, in materia di efficacia dei contributi versati prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 535 del 1996, di quelli che hanno pagato contributi senza avvalersi di alcun condono.

Il secondo motivo del ricorso resta assorbito.

Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna che farà applicazione del principio sopra richiamato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata,e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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