LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 58, presso lo studio dell’avvocato ZUCCO MARIA ASSUNTA, (Studio Greco), rappresentato e difeso dall’avvocato RAIMONDI SALVATORE, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– N.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato SIVIGLIA GIUSEPPE PIERO, rappresentata e difesa dall’avvocato TINAGLIA FRANCESCO, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
M.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 850/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/09/2007 R.G.N. 163/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2010 dal Consigliere Dott. NOBILE Vittorio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per inammissibilita’ del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo depositato l’8-5-2002 S.L. chiedeva che fosse dichiarato il suo diritto all’assunzione a tempo indeterminato per la Provincia di Palermo relativamente al concorso classe 48/A Matematica applicata bandito con DDG 1-4-1999 e che l’Amministrazione scolastica fosse condannata al risarcimento del danno per l’illegittima assegnazione presso la sede scolastica di *****.
A sostegno della domanda deduceva di essersi collocato al diciassettesimo posto della graduatoria di merito e di avere stipulato l’*****, il contratto a tempo indeterminato per la cattedra dell’I.T.I. *****, ma che, a distanza di qualche ora, nella medesima giornata, era stato riconvocato per l’annullamento di quella nomina e la stipulazione di un nuovo contratto per la provincia di *****, avendo l’Amministrazione erroneamente ritenuto disponibile la sede di ***** che, invece, andava attribuita al prof. M.L., riservista ai sensi della L. n. 68 del 1999.
Il ricorrente lamentava che, pero’, essendosi resa disponibile, il 20- 8-2001, altra cattedra a *****, a seguito della rinuncia del prof. D.S. (terzo in graduatoria), l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare una seconda convocazione, anziche’ assegnarla, per scorrimento alla prof.ssa N.C. (ventiquattresima in graduatoria).
Instaurato il contraddittorio si costituivano il Ministero della Pubblica Istruzione, N.C. e M.L. chiedendo il rigetto della domanda.
La N. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda del S..
Il Ministero si costituiva e aderiva al gravame.
Il S. si costituiva eccependo la inammissibilita’ e la infondatezza dell’appello.
Il M. restava contumace.
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza depositata il 24-9-2007, riformando la pronuncia di primo grado, rigettava la domanda del S. e compensava le spese del doppio grado.
In sintesi la Corte territoriale, considerata la N. legittimata all’appello, riteneva legittimo l’operato della Amministrazione, la quale era “obbligata a completare il procedimento per le nomine entro la data indicata (D.L. n. 255 del 2001, art. 4, comma 1) ma non certo a riconvocare i candidati gia’ assegnatari di sede, tutte le volte che, per qualunque ragione, si rendessero vacanti nuovi posti, viceversa, non disponibili al momento dell’assegnazione” gia’ effettuata.
Per la cassazione di tale sentenza il S. ha proposto ricorso con quattro motivi.
La N. e il Ministero della Pubblica Istruzione hanno resistito ciascuno con proprio controricorso.
Il M. e’ rimasto intimato.
Infine il S. ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere con allegato tabulato sui trasferimenti emesso dal Ministero della Pubblica Istruzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il Collegio che con l’istanza da ultimo depositata il S. ha fatto presente che “in esecuzione della sentenza n. 850/07 della Corte di Appello di Palermo egli “e’ stato trasferito d’ufficio al Centro Servizi amministrativi di ***** (ex Provveditorato agli Studi), nella provincia di *****, sulla cattedra di matematica applicata di titolarita’ della prof.ssa N.C. la quale, contemporaneamente, e’ stata trasferita sulla cattedra di titolarita’ del prof. S. presso l’I.T.C. ***** ed ha aggiunto che “in occasione della mobilita’ territoriale interprovinciale per l’anno scolastico 2008/2009” egli “ha ottenuto il trasferimento sulla cattedra di titolarita’ di matematica applicata presso l’I.T.C. ***** che dista pochi chilometri” dalla sua residenza.
Preso atto di cio’ e rilevato che “e’ venuta a cessare la materia del contendere” in considerazione del fatto che egli “e’ stato comunque soddisfatto in una delle richieste formulate in occasione della predetta mobilita’”, il S. ha chiesto “che venga dichiarata l’improcedibilita’ del presente ricorso per Cassazione essendo venuta a cessare la materia del contendere e non avendo piu’ alcun interesse alla prosecuzione del predetto ricorso”.
Cio’ posto osserva il Collegio che in base all’indirizzo costante di questa Corte “quando nel corso del giudizio di legittimita’ intervenga una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, in tale fattispecie e’ ravvisabile una causa di inammissibilita’ del ricorso sia pure sopravvenuta – in ogni caso idonea a consentire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza – per essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’”impugnazione” (v. Cass. 11-6-2004 n. 11176, Cass. 24/6/2005 n. 13565, Cass. 6-7-2005 n. 14250. v. anche Cass. 27/10/2005 n. 20860, Cass. 13-7-2009 n. 16341).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Infine, considerato l’esito nettamente alterno dei giudizi di merito di primo e di secondo grado, ricorrono giusti motivi per compensare le spese fra le parti costituite.
PQM
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese fra le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010