Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.10558 del 30/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53/5, presso lo studio dell’avvocato DE BENEDICTIS CATALDO MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTORO ROSARIO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 708/2006 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 30/06/2006 r.g.n. 1262/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2010 dal Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe;

udito l’Avvocato GIOVANNI GENTILE per delega ROBERTO PESSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

IN FATTO E DIRITTO La Corte rilevato che:

il giudice d’appello di Potenza, riformando la sentenza di prime cure, ha dichiarato la legittimita’ del termine apposto al contratto di lavoro stipulato, per il periodo dal 1 marzo 2000 al 31 marzo 2000 per esigenze eccezionali, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e condanna della societa’ al pagamento delle retribuzioni dalla data della costituzione in mora;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Poste Italiane s.p.a. affidato ad un unico motivo, il lavoratore ha resistito con controricorso;

successivamente e’ stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dalle parti in causa;

Considerato che dal verbale di conciliazione sopra indicato risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de Qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale; ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere;

avuto riguardo alla materia del contendere stimasi compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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