LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S DAMASO 34, presso lo studio dell’avvocato CAMPONERO FRANCO IGNAZIO, rappresentato e difeso dagli avvocati AMMATUNA CARMELO, GENTILE ANTONINO;
– ricorrente –
C.G. *****;
– intimato –
e sul ricorso n. 9935/2005 proposto da:
C.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATONE 6, presso lo studio dell’avvocato RIPOLI ELIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente ricorrente incidentale –
e contro
S.G. *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 561/2004 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata il 15/09/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2010 dal Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio;
udito l’Avvocato RIPOLI Elio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 luglio 1993 il Pretore di Modica – adito da C.G., proprietario di un fondo in quella citta’ – condannava il convenuto S.G. ad arretrare un edificio, di cui aveva intrapreso la costruzione in una sua area, fino alla distanza di cinque metri dal confine con una stradella appartenente in comune a lui e all’attore, interposta tra i loro rispettivi terreni. A tale pronuncia il Pretore perveniva rilevando che il locale piano regolatore generale imponeva in quella zona il rispetto della distanza di dieci metri tra pareti finestrate, senza escludere la possibilita’ di costruzioni in aderenza, ne’ quindi l’applicabilita’ del criterio della prevenzione; che tuttavia, nella specie, il prescritto distacco doveva ugualmente essere osservato, a causa della presenza della stradella; che essa apparteneva anche all’attore, per cui non poteva farsi ricorso al principio giurisprudenziale, riferito al caso di proprieta’ di terzi, secondo cui il preveniente puo’ “lucrare” lo spazio intermedio, costruendo a una distanza pari alla meta’ di quella consentita, dal confine del fondo del prevenuto con l’area intermedia; che tale distanza, pertanto, doveva essere calcolata con riferimento alla linea di demarcazione tra il terreno del convenuto e la stradella.
Impugnata da S.G., la decisione era stata riformata dal Tribunale di Modica, che con sentenza del 13 marzo 1996 rigettava l’originaria domanda del C., ritenendo: che il fabbricato dell’appellante distava dalla proprieta’ dell’altra parte tra 5,03 e 5,71 metri circa, compresa la larghezza della stradella; che questa era divenuta di proprieta’ comune dopo il rilascio della concessione edilizia e l’inizio dei lavori; che l’interposizione tra le costruzioni di un terreno altrui non incideva sul diritto di prevenzione; che la meta’ della distanza da osservare, in simili casi, andava calcolata rispetto al confine tra il fondo del prevenuto e la striscia intermedia, non importando se di terzi o di proprieta’ comune.
Contro la sentenza di secondo grado veniva proposto ricorso per Cassazione da C.G., in base a quattro motivi.
S.G. resisteva con controricorso.
Con sentenza 11/4/1999 n. 3506 questa Corte, in parziale accoglimento del ricorso, cassava la sentenza impugnata affermando il seguente principio di diritto: “qualora due fondi siano separati da una striscia di terreno inedificata e inedificabile che abbia una larghezza inferiore alla distanza legale prescritta fra le costruzioni, non puo’ trovare applicazione il diritto di prevenzione riguardo alle costruzioni che siano realizzate su detti fondi dai rispettivi proprietari. In tal caso, al fine di assicurare il rispetto delle distanze legali e di ripartire il relativo onere in pari misura, ciascuno dei proprietari puo’ (e deve) conseguentemente costruire sul proprio fondo ad una distanza rispetto al confine con il terreno di proprieta’ aliena che non sia inferiore alla meta’ della differenza che residua, sottraendo dal distacco imposto dalla normativa edilizia la misura dello spazio occupato dalla striscia di terreno interposta”.
C.G. riassumeva la causa dinanzi al giudice del rinvio – designato nel tribunale di Ragusa – chiedendo il rigetto dell’appello proposto da S.G. avverso la sentenza del pretore di Modica.
S.G. si costituiva sollevando numerose eccezioni e chiedendo, in riforma della appellata sentenza del pretore di Modica, il rigetto della domanda di arretramento proposta dal C..
Con sentenza 15/9/2004 il tribunale di Ragusa, in parziale accoglimento dell’appello proposto da S.G. avverso la sentenza del pretore di Modica, condannava l’appellante ad arretrare la costruzione in questione nella misura accertata dal nominato c.t.u. e compensava tra le parti la meta’ delle spese dell’intero giudizio ponendo a carico dello S. la residua meta’ di tali spese. Il giudice del rinvio, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che, in applicazione del principio enucleato dalla Corte di Cassazione ed alla luce della consulenza tecnica disposta nel giudizio di rinvio, l’appello proposto dallo S. meritava parziale accoglimento; che il pretore aveva ritenuto la costruzione dello S. realizzata a distanza non legale determinata la giusta distanza in metri cinque da osservare a partire dal confine tra la proprieta’ dello S. e la stradella frapposta tra essa e la proprieta’ del C.; che l’applicazione del principio affermato nella sentenza di annullamento comportava l’arretramento della costruzione dello S. per uno spazio minore determinato dal consulente di ufficio in una misura da m. 1,87 dallo spigolo anteriore destro del fabbricato a m. 1,48 dallo spigolo posteriore destro; che andavano disattese tutte le altre difese e domande delle parti; che, tenuto conto dell’esito complessivo della lite, le spese dell’intero giudizio andavano compensate tra le parti nella misura della meta’, mentre l’altra meta’ andava posta a carico dello S. risultato alla fine soccombente.
La cassazione della sentenza pronunciata in sede di rinvio dal tribunale di Ragusa e’ stata chiesta da S.G. con ricorso affidato ad un solo motivo. C.G. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sorretto da un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..
Con l’unico motivo del ricorso principale S.G. denuncia violazione degli artt. 875 e 876 c.c. e della L.R. Sicilia n. 21 del 1973, art. 28 e successive modifiche ed integrazioni, nonche’ vizi di motivazione, deducendo che il giudice del rinvio ha omesso di motivare in ordine all’applicazione del principio fissato nella sentenza di annullamento con riferimento alla sussistenza del requisito dell’essere la striscia di terreno interposta tra i fondi in questione “inedificata ed inedificabile”. Nella specie tale striscia di terreno non puo’ essere considerata indeficabile in base alle norme urbanistiche locali come inoltre si evince dal certificato di destinazione urbanistica della detta area.
Il motivo non e’ fondato come emerge agevolmente dalla corretta e logica interpretazione della sentenza di annullamento con la quale questa Corte, nell’affermare il principio di diritto da applicare nella specie ai fini del computo delle distanze tra costruzioni realizzate su due fondi separati da una striscia di terreno, ha ritenuto presupposto pacifico il fatto dell’impossibilita’ per i due proprietari frontisti di avvalersi a fini edificatori dello spazio intermedio tra i due fondi.
D’altra parte dalla lettura della sentenza impugnata non risulta – ne’ e’ stato dedotto nel ricorso principale – che lo S. abbia mai contestato la circostanza relativa alla inedificabilita’ della striscia di terreno in questione.
Peraltro va evidenziato che – come esattamente rilevato dal C. nel controricorso – nella stessa sentenza di annullamento si fa cenno all’inedificabilita’ di detta striscia di terreno laddove afferma l’ininfluenza della questione dell’appartenenza a terzi o ai proprietari dei terreni limitrofi posto che “in tutti i casi si verifica quella impossibilita’ di costruire in appoggio o in aderenza”.
Con il ricorso incidentale – sorretto da un solo motivo – C. G. denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizi di motivazione sostenendo che il giudice del rinvio, compensando la meta’ delle spese di tutte le fasi del giudizio, ha violato la regola della soccombenza non avendo tenuto conto che la tesi posta a base della domanda avanzata da esso ricorrente incidentale con l’atto introduttivo del giudizio e’ stata ritenuta fondata dalla sentenza di annullamento con la quale esso C. e’ stato reso sostanzialmente vittorioso e non parzialmente soccombente.
Il motivo e’ manifestamente infondato ed e’ frutto di una non attenta e non corretta lettura della sentenza impugnata con la quale il tribunale di Ragusa ha compensato tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio all’esito di una valutazione complessiva ed unitaria della vicenda processuale e delle posizioni assunte dalle parti nelle varie fasi del giudizio. In particolare il tribunale ha fatto specifico riferimento alle difese articolate dal C. nel giudizio di appello con richiamo e adesione al “punto di vista del primo giudice” ritenute poi errate con la sentenza di annullamento.
La sentenza impugnata e’ quindi sul punto ineccepibile in quanto sorretta da argomenti adeguati e coerenti tenuto anche conto del principio giurisprudenziale pacifico secondo cui nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non e’ necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purche’, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Deriva da quanto precede, pertanto, che deve ritenersi nella specie assolto l’obbligo del giudice del rinvio contenendo le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata.
In definitiva il ricorso principale e quello incidentale vanno rigettati.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010