Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.10641 del 03/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – est. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 43, presso l’avvocato ROMANO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositate il 07/12/2005, n. 50286/05 R.G.V.G.;

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio accolga per quanto di ragione il ricorso per manifesta fondatezza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, depositato in cancelleria in data 8.3.2005, P.M., premesso che in data 21.6.1986 il genitore P.G. era stato citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento da certa D.F., che ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del crollo di un muretto insistente nella proprieta’ del P.; che la causa era stata interrotta in data 10.3.1994 in conseguenza del decesso del genitore e riassunta nei confronti degli eredi, che si erano costituiti in giudizio alla udienza del 12.1.1995; che il giudizio aveva subito numerosi rinvii ed era attualmente ancora pendente, chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 28.500,00 per il ristoro dei danni non patrimoniali subiti ai sensi e per gli effetti della L. n. 89 del 2001. La Corte adita ai fini della determinazione del periodo di durata da ritenersi non ragionevole, sul rilievo che il P. era legittimato a chiedere i danni patiti in proprio e non quelli del suo dante causa, prendeva in considerazione soltanto il periodo successivo alla costituzione in giudizio degli eredi di P. G. (avvenuta il 12.1.1995), determinava in anni sette gli anni di durata eccessiva del processo presupposto e condannava il Ministero al pagamento a favore di P.M., a titolo di equa riparazione, della somma di Euro 7.000,00, oltre interessi legali dalla data del decreto al saldo, nonche’ al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 700,00, da distrarsi a favore dell’avv. Romano antistatario.

Avverso detto decreto P.M. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi. L’intimato Ministero della Giustizia non si e’ difeso in questa fase del giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi di ricorso il ricorrente denunciando la Violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali e della L. n. 89 del 2001, art. 2 sostiene che il giudice a quo ai fini della determinazione dell’indennizzo avrebbe dovuto prendere in considerazione l’intera durata del processo presupposto, compreso il periodo antecedente alla costituzione del ricorrente, nella qualita’ di erede di P.G., anche se quest’ultimo e’ stato citato in giudizio nel processo presupposto in epoca anteriore alla entrata in vigore della L. n. 89 del 2001;

inoltre per la liquidazione avrebbe dovuto attenersi ai parametri indicati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Il ricorso e’ fondato nei limiti di seguito precisati.

Infondata e’ la tesi secondo cui per la liquidazione dell’indennizzo il giudice debba tener conto della intera durata del processo e non solo della durata da ritenersi non ragionevole e cio’ perche’ il giudice nazionale deve attenersi al disposto della L. n. 89 del 2001, secondo cui, ai fini della liquidazione dell’indennizzo, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo, senza che gli sia consentito di considerare anche il periodo di durata ragionevole della procedura.

Neppure puo’ ritenersi che il giudice nel liquidare l’indennizzo abbia utilizzato parametri diversi da quelli indicati dalla CEDU, avendo liquidato il danno sulla base di mille Euro per anno (avendo la Corte Europea indicato quale parametro base per l’indennizzo la somma di Euro 1.000,00 – 1.500,00 annui).

Fondata e’, invece, la censura con cui il ricorrente lamenta la omessa considerazione, al fine di determinare il periodo di durata non ragionevole e, quindi, il complessivo indennizzo, del periodo compreso tra la citazione in giudizio del suo date causa ed il suo decesso.

Con la sentenza n. 28507 del 2005, resa a sezioni unite, la Cassazione ha affermato che il principio, secondo cui il diritto all’equa riparazione del pregiudizio derivato dalla non ragionevole durata del processo, verificatosi prima della entrata in vigore della L. n. 89 del 2001, va riconosciuto dal giudice nazionale anche in favore degli eredi della parte che abbia introdotto prima di tale data il giudizio del quale si lamenta la durata eccessiva, con il solo limite che la domanda di equa riparazione non sia stata gia’ proposta alla Corte di Strasburgo e dalla stessa dichiarata ricevibile. Pertanto il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui sopra con conseguente cassazione del decreto impugnato.

La causa va rinviata alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’, che per la decisione si atterra’ al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010

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