Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.10672 del 04/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e di fende;

– ricorrente –

contro

C.N.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 102/3/07 del 18/10/07.

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un atto di diniego di definizione di lite pendente.

L’intimato non si è costituito.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del secondo e terzo motivo, assorbito il primo, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il secondo e terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 9, ed il vizio di motivazione, per avere il giudice tributario ritenuto scusabile l’errore del contribuente per il solo fatto che ancora non gli era stata notificata la sentenza, pur pubblicata da circa due mesi.

I due motivi sono manifestamente fondati.

La scusabilità dell’errore, non altrimenti motivata dal giudice di appello, non può infatti derivare dalla sola circostanza della mancata notifica della sentenza, considerato che la norma neppure prevede come necessario tale adempimento”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

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