Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.10811 del 05/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

P.M., P.L., P.G., P.

M.G., S.G.;

– intimati –

e sul ricorso 25547-2006 proposto da:

P.M., P.L., PA.GI., P.

M.G., S.G., elettivamente domiciliati in ROMA VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE, rappresentati e difesi dall’avvocato PACIELLO RENATO, giusta delega a margine;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 63/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di FOGGIA, depositata il 24/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2010 dal Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro;

udito per il resistente l’Avvocato CLEMENTE MICHELE, per delega depositata in udienza dell’Avvocato PACIELLO RENATO, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21/5/2005 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Manfredonia nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia di accoglimento delle riunite impugnazioni spiegate dai sigg.ri L., M. e P. G., G. e P.M.G. – in qualita’ di eredi della sig.ra S.G. – del silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso di quanto rispettivamente trattenuto nell’anno 1997 dal Comune di Manfredonia a titolo di IRPEF in relazione all’indennita’ corrisposta all’esito di cessione volontaria di terreno edificabile di proprieta’ del defunto sig. S.M. avvenuto il *****.

Avverso la suindicata decisione del giudice dell’appello il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ora ricorso per Cassazione, affidato ad unico motivo.

Resistono con controricorso i sigg.ri L., M. e P. G., G. e P.M.G., che spiegano altresi’ ricorso incidentale condizionato, sulla base di 2 motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo i ricorrenti principali denunziano violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 11, commi 5, 6 e 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che il giudice dell’appello non abbia considerato che ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6 non rileva il momento di verificazione del presupposto d’imposta bensi’, in ossequio al principio di cassa, quello di effettiva percezione della somma. Il motivo e’ fondato.

Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare in tema di imposte dirette sui redditi, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 11 ogni pagamento, conseguito dopo la sua entrata in vigore, che realizza una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, e’ assoggettato a tassazione, ancorche’ il decreto di esproprio sia intervenuto in epoca anteriore al 1/1/1989, in quanto, per un verso, la disciplina transitoria di cui al 9 comma del citato art. 11 (che consente, con una parziale retroattivita’, la tassazione di plusvalenze percepite prima dell’entrata in vigore della legge, condizionandola pero’ al fatto che nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo, fonte della plusvalenza, sia la percezione della somma) non si riferisce anche alle riscossioni di plusvalenze successive all’entrata in vigore della legge; e, per altro verso, il commi 1, lett. f) che allarga la previsione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), assoggettando ad imposta, come redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili, e che equipara l’espropriazione volontaria a quelle a titolo oneroso dello stesso art. 11 dispongono per l’avvenire, e rendono imponibili anche i redditi realizzati e percepiti in data successiva all’entrata in vigore della legge, indipendentemente dalla data degli atti ablativi che ne abbiano determinato la percezione.

Ne consegue che le somme percepite dal proprietario espropriato a titolo di indennita’ di espropriazione debbono essere assoggettate alla ritenuta del 20%, se non sottoposte in precedenza ad INVIM e se conseguite nel pieno vigore della L. n. 413 del 1991, in applicazione del criterio c.d. di cassa, in armonia invero con il principio della capacita’ contributiva (v. Cass., 8/7/2004, n. 12581).

Al riguardo si e’ ulteriormente precisato, con argomenti che il Collegio condivide ed intende ribadire, che la disciplina transitoria richiede necessariamente che, nel triennio compreso fra il 1 gennaio 1989 e la data di entrata in vigore della L. n. 413 del 1991, ricadano sia gli atti volontari o i provvedimenti da cui traggono titolo le somme sia la percezione di queste, come e’ significativamente confermato dall’obbligo di includerle nella dichiarazione dei redditi “da presentarsi per l’anno 1991”.

Se la retroattivita’ del nuovo regime impositivo e’ circoscritta nei predetti termini, si e’ completamente al di fuori della previsione di cui al 9 comma (e, quindi, dalla problematica relativa alla estensione o meno dell’imposizione a rapporti verificatisi prima della emanazione della legge) in caso di percezione come nella specie avvenuta successivamente al 1 gennaio 1992, anche in ipotesi di titolo anteriore, essendosi seguito, in armonia del resto col principio della capacita contributiva, il criterio c.d. di cassa, come e’ reso palese dal riferimento letterale alla “percezione” o alla “corresponsione” delle somme costituenti plusvalenze, per l’individuazione del momento impositivo, rispettivamente, nel comma 5 (richiamato dal successivo) e nel comma 7 dell’art. 1, in sintonia con il sistema d’imposizione delle plusvalenze, quali redditi diversi, previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), riferentesi, con univoca espressione, alle “plusvalenze realizzate”.

Il conseguenziale corollario per cui ogni pagamento di somme in dipendenza di procedimenti espropriativi, con relativi accessori, e’ assoggettato alla ritenuta del 20%, se conseguito sotto il vigore della L. n. 413 del 1991, si e’ sottolineato non rimanere in realta’ superato dai contrari argomenti addotti da Cass. n. 14673 del 1999 e ripresi da Cass. n. 1430 del 2000, Cass. n. 1687 del 2000 e Cass. n. 1688 del 2000 (secondo cui sono imponibili le plusvalenze percepite dal 1 gennaio 1992 – cioe’ dopo l’entrata in vigore della L. n. 413 del 1991 – soltanto se gli atti (decreto di esproprio, cessione volontaria nel procedimento espropriativo, occupazione acquisitiva), mediante i quali viene realizzata la plusvalenza sono intervenuti in epoca successiva al 31 dicembre 1988, giacche’ il momento di attuazione della plusvalenza non puo’ prescindere da quello anteriore (dell’emanazione del decreto di espropriazione, della stipulazione dell’atto di cessione ovvero del prodursi dell’effetto acquisitivo – estintivo nell’occupazione appropriativa), del quale, secondo la stessa dizione normativa, costituisce “conseguenza”; onde a questo stesso momento deve farsi riferimento per la fissazione della fattispecie impositiva, la quale, in via generale (indipendentemente, quindi, dal momento della percezione), richiede che l’atto o il fatto fonte d’obbligazione sia intervenuto, alla stregua del citato comma 9, successivamente al 31 dicembre 1988.

Siffatto argomentare, si e’ posto in rilievo, contrasta con l’ineludibile rilievo – in linea peraltro con la tecnica seguita nell’applicazione della ritenuta – che la riscossione della somma costituisce “presupposto impositivo”, e non gia’ – come invece affermato nelle precitate sentenze – “soltanto l’elemento che completa la fattispecie impositiva”.

Cio’ risulta invero confermato dai commi 5, 6 e 7, in base ai quali e’ indifferente la data della cessione volontaria o della emissione dei provvedimenti espropriativi o che accertino la cessione invertita, sicche’ la percezione successiva all’entrata in vigore della L. n. 413 del 1991 e’ soggetta alla ritenuta secondo i principi di cui all’art. 11 preleggi.

Laddove per le somme gia’ percepite nel triennio anteriore l’obbligo – retroattivo – del pagamento diretto, con indicazione nella dichiarazione del 1991, e’ nel comma 9 limitato a un titolo ricompreso nel medesimo arco temporale e subordinato al mancato assoggettamento ad imposta INVIM (v. Cass., 8/7/2004, n. 12581, nonche’ conformemente Cass., 13/12/2007, n. 26128).

Orbene, essendo nella specie la cessione volontaria del terreno oggetto di precedente occupazione acquisitiva intervenuta nel 1977, ed essendo stata la trattenuta, quale ritenuta IRPEF del 20%, effettuata dal Comune di Manfredonia nell’anno 1997, nell’affermare che “Essendo pacifico che l’occupazione acquisitiva del suolo si e’ concretizzata di fatto in periodo anteriore all’entrata in vigore della L. n. 413 del 1991, ne deriva la non tassabilita’ della plusvalenza realizzata, atteso che se l’intenzione del legislatore fosse quella di affermare l’imponibilita’ di tutte le somme percepite dopo il 31/12/1988, nn si comprenderebbe la ragione della norma transitoria che attribuisce rilevanza anche alla data di emissione del provvedimento che ha generato la plusvalenza. Nel caso di specie, non puo’ raffigurarsi alcuna plusvalenza poiche’ il Comune di Manfredonia ebbe ad effettuare l’occupazione d’urgenza dei terreni, che venivano poi trasferiti per atto di cessione volontaria in data antecedente il 1988. Infatti, a tale epoca deve farsi risalire il titolo alla percezione delle somme, anche se per l’inerzia del Comune i ricorrenti hanno percepito le somme spettanti in epoca successiva e precisamente nel 1997. La L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 9 nell’estendere retroattivamente l’ambito oggettivo di applicazione della ritenuta alle indennita’ di espropriazione e di occupazione, lo limita, tuttavia, alle somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988”, e nell’escludere che “l’indennita’ risacitoria de qua, conseguente a provvedimenti perfezionatisi anteriormente al 31/12/1988, sia soggetta alla previsione impositiva della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 9”, il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio.

Con il 1 motivo i ricorrenti in via incidentale denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 2 motivo i ricorrenti in via incidentale denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamentano che il giudice dell’appello non ha espressamente pronunziato, “e, quindi, implicitamente rigettato”, l’eccezione sollevata nel giudizio di secondo grado di giudicato esterno, invero formatosi per il passaggio in giudicato delle sentenze rese dalla C.T.R. della Puglia nn. 68/26/03, 69/26/03 e 70/26/03 tra le stesse parti ed aventi lo stesso oggetto, concernendo la richiesta di “rimborso della ritenuta operata dal Comune di Manfredonia in occasione di un diverso acconto rispetto a quello per cui e’ causa”, che “hanno definitivamente risolta questione della non applicabilita’ della ritenuta ai provvedimenti anteriori al 31.12.88, con riferimento agli stessi fatti oggetto della presente controversia”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati. Come questa Corte ha gia’ avuto piu’ volte modo di affermare, perche’ il giudicato esterno, che e’ rilevabile d’ufficio, possa far stato nel processo, e’ invero necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere dall’eccipiente provata attraverso la produzione della sentenza munita dell’attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. dell’intervenuto passaggio in giudicato (v. Cass., 8/5/2009, n. 10623; Cass., 24/11/2008, n. 27881; Cass, 2/4/2008, n. 8478; Cass., 22/5/2007, n. 11889; Cass, 3/11/2006, n. 23567).

Orbene, nel caso le prodotte sentenze in questione non risultano recare, invero, la suindicata attestazione (cfr. Cass., 18/9/2009, n. 20090), sicche’ correttamente il giudice dell’appello non le ha prese in considerazione.

All’accoglimento, alla stregua di quanto sopra, del ricorso principale consegue la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che facendo del suindicato principio applicazione procedera’ a nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale. Rigetta l’incidentale. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

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