Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.10860 del 05/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26702/2004 proposto da:

S.C. *****, elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SCARCELLA Antonio, giusta procura speciale del 22/9/2009, con revoca dei precedenti difensori come da atto del 10/9/2009;

– ricorrente –

contro

S.F. *****, G.G.

*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato MARCHETTI ALBERTO, rappresentati e difesi dall’avvocato SAITTA Giuseppe;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 311/2004 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 17/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/03/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.

IN FATTO ED IN DIRITTO La Corte:

Ritenuto che S.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, della Corte d’Appello di Messina n. 311/04, depos. il 17.8.2004;

Rilevato che lo stesso ricorrente con istanza in data 29.9.2009 ha dichiarato di rinunziare al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; e che la rinunzia è stata accettata dagli intimati S. F. e G.G.;

Considerato pertanto che il ricorso dev’essere dichiarato estinto per avvenuta rinuncia; con compensazione delle spese dei giudizio.

P.Q.M.

La Corte, dichiara il processo estinto per avvenuta rinunzia e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

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