Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.10923 del 05/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEODISIO MACROBIO 3, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GALBIATI MAURIZIO, TROYER LUCA, SACCHI ALDO, giusta procura speciale alle liti per atto notaio Andrew Nicholas Robinson di Londra, in data 21.5.2008, che viene allegata in atti;

– ricorrente –

contro

CONSOB – COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA in persona del suo Presidente pro tempore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. MARTINI 3, presso la propria sede di Consulenza Legale interna, rappresentata e difesa dagli avvocati PROVIDENTI SALVATORE, CAPPARIELLO ELISABETTA, GIALLONGO ANTONIA, BIAGIANTI FABIO, giusta procura speciale a margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso il decreto n. Vol. Giur. 121/08 della CORTE D’APPELLO di MILANO del 16.4.08, depositato il 28/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA Pasquale;

per il ricorrente è solo presente l’Avvocato Enrico Gabrielli;

per la resistente sono solo presenti gli Avvocati Providenti Salvatore, Giallongo Antonia e Cappariello Elisabetta;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. SORRENTINO Federico che conferma le conclusioni scritte.

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Milano con decreto del 28 aprile 2008 dichiarava la propria incompetenza territoriale a decidere sull’opposizione proposta da F.G.R. avverso la Consob, per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione di cui alla Delib. 5 dicembre 2007, n. 16248 con la quale gli era stata inflitta la sanzione di euro centomila per la violazione dell’obbligo prescritto dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 120 TUF di comunicare la partecipazione azionaria detenuta da Merril Linch International (MLI) in Fiat spa, società quotata in borsa. L’opponente ha proposto ricorso per regolamento di competenza al quale Consob ha resistito con memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 3.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Accogliendo l’eccezione sollevata da Consob, la Corte d’appello ha rilevato che il criterio legale fissato dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, comma 4 TUF è così fissato: Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è ammessa opposizione alla corte d’appello del luogo in cui ha la sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio l’autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. Per la Corte territoriale nel caso di specie il criterio del domicilio dell’opponente è da intendere come domicilio generale contemplato dall’art. 43 c.c.. Ha pertanto negato il fondamento della tesi del F., secondo il quale sarebbe rilevante il domicilio speciale eletto dal trasgressore presso il legale incaricato per il promuovimento del giudizio di opposizione alla sanzione, ovvero quello prescelto nella fase della procedura sanzionatoria strumentale alla emissione del provvedimento impugnato. Ha fatto ricorso, essendo il trasgressore residente all’estero, al criterio sussidiario del luogo in cui era stata commessa la violazione, individuato con la sede legale della Consob (Roma), presso la quale doveva giungere la comunicazione omessa dall’opponente.

Quest’ultimo propone quattro motivi di ricorso. I primi tre mirano a far affermare:

a) che la competenza deve essere individuata “in mancanza di un domicilio generale ex art 43 c.c., nel domicilio speciale dal medesimo cittadino straniero eletto in Italia ai sensi dell’art 47 c.c.” (primo quesito).

b) che l’elezione di domicilio effettuata dal trasgressore “ex art 47 c.c. all’avvio della complessiva procedura prevista dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art 195 TUIF mantiene la propria efficacia per tutte le fasi della procedura medesima, ivi compresa quella di opposizione” e sino a revoca scritta, (secondo quesito);

c) che l’elezione di domicilio effettuata nel procedimento sanzionatorio, e confermata unitamente al conferimento di procura speciale per la proposizione del ricorso in opposizione avanti la competente Corte di appello, rileva al fine di radicare la competenza a decidere sull’opposizione promossa D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 195 TUIF della Corte di appello del luogo nel quale il ricorrente ha eletto il proprio domicilio” (terzo quesito).

Mette conto chiarire che il F. aveva eletto domicilio in Milano in data 31 luglio 2006 (ricorso pag. 31), anteriormente alle modifiche del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195 introdotte dal D.Lgs. n. 164 del 2007, il cui testo storico recava (“4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla corte d’appello del luogo in cui ha sede la società o l’ente cui appartiene l’autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione è stata commessa.”). L’elezione di domicilio era relativa all’avvio della procedura sanzionatoria, risalente al 15 giugno 2006 con l’emissione di lettera di contestazione, cui avevano fatto seguito le deduzioni depositate il 1 agosto 2006. Si trattava infatti, come riporta il controricorso (che usa i termini testuali – pag. 14), di delega rilasciata ad un avvocato a rappresentarlo nel procedimento avviato da Consob, “conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere gli atti tutti del procedimento” e con la precisazione che “agli effetti di cui sopra elegge domicilio presso lo studio…”.

I motivi sono infondati. Come ha rilevato parte resistente, allorquando il codice di rito o le norme speciali nel dettare norme attributive della competenza territoriale in sede giurisdizionale fanno riferimento al domicilio, quest’ultimo deve intendersi fissato nel luogo in cui il soggetto “ha il centro dei propri affari ed interessi, intendendosi per interessi non solo quelli economici e materiali, ma anche quelli affettivi e spirituali, atteso che la nozione di domicilio è unitaria e impone che vengano considerati, assieme agli affari ed agli interessi economici dell’individuo, anche gli interessi affettivi e personali” (così, con riferimento al lavoratore, Cass. 17882/07). Insegnano le Sezioni Unite che la nozione di domicilio va intesa quindi alla stregua dell’art. 43 c.c. identificandolo con il luogo nel quale il convenuto ha la sede dei suoi affari ed interessi, dovendo presumersi, in conformità a quanto di regola avviene, che il soggetto stabilisca la sede principale dei suoi affari ed interessi nel medesimo luogo in cui abitualmente dimora (Cass. 25275/06 in tema di D.I.P.).

Nessuna rilevanza può avere pertanto il domicilio eletto ai fini di un procedimento amministrativo, che non ha portata generale e che precede e resta estraneo alla individuazione della competenza giurisdizionale, ancorchè il procedimento giurisdizionale derivi dall’opposizione a un provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo. Le sfere di rilevanza del domicilio nell’uno e nell’altro procedimento devono restare ben distinte, attesi i ben diversi valori che presidiano. Nell’un caso, l’interesse del singolo a essere agevolmente reperibile, eventualmente, come nella specie, presso il procuratore incaricato di seguire l’iter di un procedimento amministrativo; nell’altro, l’interesse dell’ordinamento a stabilire criteri oggettivi e predeterminati per la precostituzione del giudice. Affermare che la elezione di domicilio nella fase del procedimento amministrativo possa influenzare la competenza giurisdizionale equivarrebbe a consentire la scelta del giudice eventualmente competente nel caso di insorgenza del contenzioso.

Resterebbe travolta in tal modo la funzione essenziale della predeterminazione della competenza, la cui rilevanza è stata anche di recente ribadita dalla Sezioni Unite. Vale qui il richiamo a SU 21661/09 che, in altra materia, nella individuazione dei criteri di competenza territoriale ha valorizzato l’esigenza di evitare “un criterio “ambulatorio” della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice”. Da quanto detto discende il rigetto anche del quarto motivo, con il quale si chiede alla Corte se, in una fattispecie quale quella descritta, la competenza debba essere accertata con riferimento alla legge esistente al momento in cui il ricorrente ha effettuato l’elezione di domicilio nell’ambito del procedimento amministrativo.

La dichiarata irrilevanza di detta elezione ai fini processuali implicitamente giustifica la reiezione della tesi ivi svolta, invano abilmente costruita con riferimento alla materia dei rapporti contrattuali tra consumatore e professionista. La normativa applicabile è quindi quella del tempo in cui è avviato il giudizio di opposizione.

Sussiste pertanto la competenza territoriale della Corte d’appello di Roma, secondo il criterio residuale dell’art. 195. Sul punto parte ricorrente ha dedotto che la richiesta in tal senso svolta da Consob sarebbe inammissibile, perchè la Corte milanese ha ritenuto – peraltro solo in motivazione, senza farne oggetto di formale declaratoria – che vi sarebbe competenza alternativa della Corte capitolina o anche di quella di Torino, sede della società quotata alla quale “la comunicazione prevista dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 120, comma 2 TUF avrebbe dovuto essere cumulativamente indirizzata”.

Anche questo rilievo è infondato. Val bene infatti riprendere e adattare alla specie quanto già statuito da questa Corte (Cass. n. 10236/08): “Una volta ritualmente sollevata l’eccezione di incompetenza territoriale, rientra nel potere – dovere del giudice adito l’identificazione del giudice competente, anche se diverso da quello indicato dalla parte. Tale potere – dovere compete anche alla Corte di cassazione in sede di regolamento, rientrando fra i compiti di detta Corte quello di riparare alla mancata indicazione del giudice competente da parte del giudice “a quo” che ha dichiarato la propria incompetenza territoriale”.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso. Dichiara la competenza della Corte d’appello di Roma e fissa termine di giorni 90 per la riassunzione. Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 3.000,00 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

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