Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.10928 del 05/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.A., D.V., D’.AN., anche nella qualita’ di eredi della defunta R.L., R.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIO VENETO N. 7 presso lo studio dell’avvocato STANISLAO CHIMENTI, (Studio Bruno), rappresentati e difesi dagli avvocati RINALDI EGIDIO, D.A., giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVORRANO 12, presso lo studio dell’avvocato GIANNARINI MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCA LUCIO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO *****;

– intimato –

A.S., quale amministratore del CONDOMINIO *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 155, presso lo studio dell’avvocato ZHARA BUDA CLAUDIA, rappresentato e difeso dall’avvocato CUSCUNA’

sALVATORE, giusta procura rilasciata sul retro della prima pagina del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

D.A., D.V., D’.AN., anche nella qualita’ di Eredi della defunta R.L., R.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 194/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del 16/01/08, depositata il 05/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’08/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

udito l’Avvocato D.A., difensore di se stesso e dei ricorrenti che si riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARESTIA Antonietta che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

OSSERVA E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 21 marzo 2009 D.A., D. V., D’.An. ed R.E. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 5 febbraio 2008 dalla Corte d’Appello di Catania che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva ridotto le somme loro dovute dal Condominio *****.

Il Condominio ha resistito e proposto ricorso incidentale tardivo.

S.A., nei cui confronti era stato integrato il contraddittorio, ha resistito con controricorso.

I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2- I cinque motivi del ricorso principale risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in Cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia; falsa applicazione dell’art. 1350 c.c., n. 8;

violazione falsa applicazione degli artt. 1321, 1326 e 1350 c.c.;

omessa valutazione dei mezzi di prova. Come si evince dalla titolazione della censura, essa sottopone all’esame della Corte una pluralita’ di questioni strutturalmente diverse, per cui si pone in contrasto con il carattere specifico che debbono assumere i motivi di ricorso per cassazione per rispettare il dettato dell’art. 366 c.p.c., n. 4. Inoltre le argomentazioni poste a sostegno implicano esame delle risultanze processuali e valutazioni di merito, attivita’ inibite al giudice di legittimita’. Infine, il quesito finale sottoposto alla Corte non ha i requisiti del momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza risulti, rispettivamente, omessa, insufficiente e contraddittoria e non postula l’enunciazione di un principio di diritto decisivo per il giudizio e tuttavia di applicabilita’ generalizzata, ma si limita sostanzialmente a chiedere una verifica della correttezza della sentenza impugnata.

Medesime connotazioni negative colpiscono il secondo motivo, mediante il quale i ricorrenti principali lamentano violazione della L. n. 392 del 1978, art. 8 insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia relativamente alla condanna al pagamento degli oneri accessori, caratterizzato dalla formulazione di un quesito assolutamente astratto, poiche’ prescinde dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

Considerazioni analoghe valgono per il terzo motivo, che ipotizza falsa applicazione alle L. n. 392 del 1978 e L. n. 359 del 1992;

errata valutazione della quantificazione del danno; violazione e falsa applicazione dell’art. 1591 c.c.;

violazione e falsa applicazione della L. 9 ottobre 1998, n. 431 e del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551 convertito in L. 21 febbraio 1989, n. 61.

La pluralita’ delle censure rende aspecifico il motivo. Le argomentazioni si diffondono su questioni di merito, tra l’altro con riferimento alla consulenza tecnica in relazione alla quale non e’ stato rispettato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Il quesito finale non sintetizza i numerosi vizi denunciati e pecca di astrattezza.

Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 1591 c.c.;

insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione del maggior danno.

Anche tale censura scade nel merito e si conclude con un quesito astratto.

Stesse considerazioni, cui si aggiunge un rilievo circa l’assenza di effettive argomentazioni a sostegno, valgono per il quinto motivo, con cui i ricorrenti principali lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la ripartizione delle spese legali, violazione falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e segg..

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti principali hanno presentato memoria e chiesto d’essere ascoltati in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dai ricorrenti con la memoria non dimostrano l’assolvimento dell’onere processuale imposto dall’art. 366 bis c.p.c. e non rispondono ai rilievi circa il carattere di merito delle questioni sollevate;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile e quello incidentale tardivo (e’ stato notificato il 28 aprile 2009 avverso sentenza depositata il 5 febbraio 2008) inefficace; spese compensate tra ricorrenti principali e ricorrente incidentale; le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra i ricorrenti principali e il resistente;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Dichiara il ricorso principale inammissibile e il ricorso incidentale inefficace. Spese compensate tra ricorrenti principali e ricorrente incidentale. Condanna i ricorrenti principali al pagamento in favore del S.A. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

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