Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.10949 del 06/05/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15474-2006 proposto da:

V.A.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato BONAIUTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BORROMEO ANTONELLA giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F.I. *****, B.F.

*****, C.G.F.P.

*****;

– intimati –

sul ricorso 19299-2006 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UMBERTO BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato CASSIANO ANTONIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

V.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R.

GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato BONATUTI DOMENICO, che io rappresenta e difende unitamente all’avvocato BORROMEO ANTONELLA giusta delega in calce al ricorso principale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2258/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 20/9/2005, depositata il 28/09/2005, R.G.N. 2940/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato DOMENICO BONAIUTI;

udito l’Avvocato ANTONIO CASSIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per r.n.r. per: integrazione del contraddittorio, nel merito accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di V.O., litisconsorte necessario nel processo, ordina la notificazione nei confronti del medesimo e la rinnovazione della notificazione nei confronti di ciascuna delle erede B., attesane la medesima qualità di litisconsorti necessarie.

Dispone altresì che i suddetti incombenti vengano eseguiti nel termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472