LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25239-2006 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato BASILI IVO, rappresentato e difeso dall’avvocato INCANDELA Pietro, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati FAVATA Emilia, LA PECCERELLA LUIGI che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale Atto Notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 12/10/2006, rep. n. 71821;
– controricorrente –
avverso la sentenza n.. 569/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 11/05/2006 R.G.N. 294/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/03/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l’Avvocato FALZETTI CARLO per delega INCANDELA PIETRO;
udito l’Avvocato PUGLISI LUCIA per delega F.G.;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Palermo rigettava l’impugnazione, avanzata da F.G., avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva accolto l’opposizione, proposta dall’INAIL, al precetto con il quale il F. intimava a detto istituto il pagamento della somma di L. 12.958.450 in forza della sentenza n. 2680/93 del locale Tribunale di Palermo.
I giudici di appello premettevano che la predetta sentenza n. 2680/93 condannava le Ferrovie dello Stato ad erogare al F. una rendita per i.p.p. e che a tale sentenza dava esecuzione l’INAIL, subentrata nelle relative competenze, ma che a seguito di revisione tale rendita veniva revocata.
Ritenevano, quindi, che, nella specie, non poteva venire in discussione la sentenza posta a base del precetto avendo a questa dato esecuzione l’INAIL. Avrebbe dovuto il F., affermavano detti giudici, proporre una domanda giudiziale per conseguire il mantenimento della rendita e non già emettere un atto di precetto che appariva, per tale ragione, radicalmente nullo.
Avverso tale sentenza ricorre in cassazione il F. che denuncia “violazione di legge T.U. D.P.R. n. 1124 del 1965, ex artt. 83, 167 e s.s. sentenza della Corte Costituzionale nr. 179/1988, violazione e falsa applicazione degli artt. 481 e 627 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 132 e 134 c.p.c., il tutto in forza all’art. 360 c.p.c., punti 3 e 4”.
L’INAIL resiste con controricorso rilevando, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica e, comunque, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. non essendo stati formulati i quesiti di diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto a fronte della sentenza notificata, in data 8 giugno 2006, al procuratore del F., questi ha notificato all’INAIL il ricorso in cassazione in data 14/15 settembre 2006 e, quindi, oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c..
Nè è applicabile la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale trattandosi di opposizione a precetto che va ricompressa fra le cause di opposizione all’esecuzione (Cass. 11 dicembre 1976 n. 4619 e Cass. 6 dicembre 2002 n. 17440) che la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 sottrae, come le controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie (Cass. 20 febbraio 2000 n. 2035), quale è la presente, dalla predetta sospensione.
Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 20,00 oltre Euro 2.000,00 per onorario, ed oltre spese, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010