LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 33613/2006 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO Sergio, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7304/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/11/2005 R.G.N. 7630/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/04/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 28.10.2005, accoglieva l’appello proposto da B.M. nei confronti della società “Poste Italiane s.p.a.” ed avverso la sentenza del Tribunale, giudice del lavoro, di Roma n. 19207/02 del 6.6.2003, e dichiarava che tra le parti era intervenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 6.7.1999.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la società “Poste Italiane s.p.a.” con due motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso l’intimata.
Posto ciò rileva il Collegio che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 31.3.2009 concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a.; dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.
Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti della lavoratrice sopra indicata in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).
In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010