Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.10995 del 06/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29460/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.N.;

– intimato –

sul ricorso 32657/2006 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GLORIOSO 13, presso lo studio dell’avvocato BUSSA LIVIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITALE ALIDA, RAFFONE NINO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta mandato a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1537/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 03/11/2005 r.g.n. 1238/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato BUSSA LIVIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 1537/05, rigettava l’appello proposto dalle Poste Italiane avverso la sentenza n. 2880/05 resa dal Tribunale di Torino, che dichiarava che tra le Poste Italiane e A.N. si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 16.10.1999.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le Poste Italiane.

Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato l’intimato.

E’ stata depositata copia del verbale di conciliazione sindacale stipulato fra le parti l’1.10.2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

Dal verbale prodotto risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in conformità alle previsioni degli accordi collettivi in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro degli assunti a tempo determinato riammessi in servizio per ordine del Giudice del lavoro, in esito al quale A.N. è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, nonchè ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la società, seppur diversi da quello preso a riferimento nella sentenza citata nel verbale medesimo, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Il ricorso principale va, pertanto, dichiarato inammissibile; resta assorbito quello incidentale condizionato.

Spese compensate, stante l’esito del giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale condizionato; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

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