Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.11090 del 07/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17738/2008 proposto da:

COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato BELLOMO GIOVANNI – studi legali di consulenza tributaria e societaria, rappresentato e difeso dall’avvocato DAMASCELLI Antonio, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FIDANZIA SISTEMI S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 68/13/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 10/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/04/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato Antonio DAMASCELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, A.G.O..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Bari propone ricorso per cassazione, per ragioni di giurisdizione e merito, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che ha rigettato l’appello del Comune contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro due avvisi di accertamento relativi al mancato pagamento, per gli anni 1995 e 1996, del canone di concessione per gli impianti di pubblicità e, per il solo anno 1996, dell’imposta di pubblicità, annullando gli accertamenti, quanto al canone di concessione, e riducendo l’imposta di pubblicità per l’anno 1996.

L’intimata Fidanzia Sistemi s.r.l. non si è costituita.

Dopo la discussione orale, il difensore del Comune di Bari ha presentato brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 379 cod. proc. civ., comma 4.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il Comune di Bari deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario, quanto alla controversia sul canone (la decisione relativa all’imposta di pubblicità non è infatti oggetto di ricorso).

1.1.- Il primo motivo è fondato.

Decidendo analoga controversia tra le medesime parti, relativa ad altro anno di imposta, queste Sezioni Unite hanno affermato che la controversia sul canone concessorio spetta al giudice ordinario (SS.UU. 8994/09).

E’ pur vero che, successivamente al deposito di quella sentenza, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 141 del 2009, ha affermato che il canone comunale sulla pubblicità ha mantenuto la natura di tributo precedentemente spettante all’imposta sulla pubblicità, e dunque la giurisdizione sulle controversie ad esso relative spetta alle commissioni tributarie, cosicchè potrebbe dubitarsi dell’esattezza dell’affermazione, contenuta in quella sentenza, secondo cui le controversie relative a qualsivoglia tipologia di canone che l’ente locale potrebbe pretendere per la concessione di spazi ed aree per l’installazione di impianti pubblicitari devono intendersi attribuite al giudice ordinario.

E’ peraltro assorbente il rilievo che nella specie non si discute di canone sulla pubblicità bensì di canone concessorio, e che la relativa controversia rientra comunque nella giurisdizione del giudice ordinario, a parte ogni altra considerazione, in base al fondamentale criterio di cui alla L. legge n. 1034 del 1971, art. 5.

Palesemente inconferente è quindi il riferimento – in base al quale il giudice tributario ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione – al D.L. n. 503 del 2005, art. 3 bis, che ha devoluto alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie attinenti l’imposta o il canone sulla pubblicità, proprio in quanto – come si è detto – la controversia cui si riferisce la questione di giurisdizione non ha ad oggetto l’imposta o il canone di pubblicità.

2.- Restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo relativi al merito della questione.

3.- Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario quanto alla controversia relativa al canone di concessione.

La sentenza impugnata deve essere in conseguenza cassata in parte qua, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale competente per territorio.

P.Q.M.

la Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiarando che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, quanto alla controversia relativa al canone concessorio, e rimette le parti, anche per le spese, dinanzi al Tribunale competente per territorio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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