Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.11160 del 07/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – President – –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consiglie – –

Dott. CARLEO Giovanni – Consiglie – –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consiglie – –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO SALANDRA 6, presso lo studio dell’avvocato CIUFFETELLI SILVIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 17/2001 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 20/02/2001;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2010 dal Consigliere Dott. PERSICO Mariaida;

lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO che il 21.4.2009 questa Corte ha emesso la seguente ordinanza.”La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza”;

che in effetti la Corte aveva rilevato che il ricorso era stato proposto nei soli confronti dell’Agenzia delle Entrate, la quale non aveva partecipato a nessuna delle fasi del giudizio di merito in quanto il procedimento d’appello introdotto il 28.7.2000, cioe’ prima della data di operativita’ delle agenzie fiscali, si era svolto correttamente nei soli confronti dell’Ufficio periferico del Ministero dell’Economia e delle Finanze – mai estromesso dal giudizio ne’ esplicitamente ne’ implicitamente – senza l’intervento dell’Agenzia. Tuttavia la Corte aveva ritenuto che il trasferimento dei rapporti inerenti le entrate tributarie all’Agenzia delle Entrate, di cui alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 300 del 1999, costituisca un’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, con la conseguente possibilita’ di esercitare la vocativo in jus nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze anche per la prima volta in sede di ricorso per Cassazione;

che l’ordinanza del 21.4.2009 e’ stata regolarmente notificata;

che il ricorrente non ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

ritenuto che cio’ determina l’inammissibilita’ del ricorso, che non v’e’ luogo a provvedere sulle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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