Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.11191 del 07/05/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19408/2004 proposto da:

B.C. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MACHIAVELLI 25, presso lo studio dell’avvocato PROFITA MICHELA, rappresentato e difeso dall’avvocato SCUDERI Matteo;

– ricorrente –

contro

C.R. *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 598/2003 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 14/06/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo: visto l’art. 375 c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione – sezione seconda – voglia dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che con ordinanza del 18 febbraio 2009 ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S. G.S.M. nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione;

che, dall’attestazione della cancelleria in data 25.8.09, non risulta il deposito, nei termini indicati in ordinanza, detratto di integrazione del contraddittorio;

che non bisogna pronunziare sulle spese attesa la mancata costituzione delle parti;

su conforme richiesta del P.G..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472