Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.11192 del 07/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SIVAC SRL ***** in persona dell’a.U. pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato RIZZO CARLA, rappresentato e difeso dagli avvocati CAZZOLA FABIO, FUCILI ROMOLO;

– ricorrente –

e contro

E.F. *****;

– intimato –

sul ricorso 24128-2007 proposto da:

SIVAC SRL ***** in persona dell’a.u. pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato RIZZO CARLA, rappresentato e difeso dagli avvocati FUCILI ROMOLO, CAZZOLA FABIO;

– ricorrente –

e contro

E.F. *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 146/2007 del TRIBUNALE di PESARO sezione distaccata di FANO, depositata il 05/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2010 dal Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, la quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Pesaro – sezione distaccata di FANO a decidere sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 90/2007 proposto da E.F..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E.F. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 90/07 del tribunale di Pesaro, Sezione distaccata di Fano, con il quale gli era stato intimato di pagare alla s.r.l. Sivac Euro 6050,64 oltre accessori a titolo di corrispettivo di fornitura merci. In via preliminare l’opponente contestava la competenza per territorio del tribunale di Pesaro – sezione distaccata di Fano – in favore del tribunale di Cosenza in applicazione dei criteri previsti dagli artt. 18 e 20 c.p.c. e art. 1182 c.c. e cio’ in considerazione del luogo ove era stato concluso il contratto, ove doveva essere eseguito il pagamento ed ove risiedeva il convenuto, ossia esso E..

La societa’ Sivac, costituitasi, chiedeva il rigetto dell’opposizione dopo aver sostenuto l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza per territorio formulata dall’opponente.

Con sentenza 5/7/2007 il tribunale di Pesaro – sezione distaccata di Fano – dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del tribunale di Cosenza e revocava il decreto ingiuntivo opposto osservando: che E.F. risultava agli atti titolare delle ditta “Ferramenta e Colori” con sede in ***** ed era quindi domiciliato in *****; che la consegna dei beni era avvenuta in Cosenza ove la societa’ opposta disponeva di un agente; che il luogo in cui era sorta l’obbligazione doveva ritenersi non diverso da quello del domicilio del convenuto; che i pagamenti dovevano essere eseguiti presso il domicilio dell’ E..

Avverso la detta sentenza la societa’ Sivac ha proposto regolamento di competenza.

L’intimato E.F. non ha articolato difese in questa sede.

Il Procuratore Generale, al termine della requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Pesaro, Sezione distaccata di Fano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Procuratore Generale ha cosi’ motivato la sua richiesta:

“Con unico complesso motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 20 c.p.c. e degli artt. 1182, 1326 c.c. e art. 1498 c.c., n. 3, sul rilievo:

a) che la possibilita’ di effettuare il pagamento presso il domicilio del debitore, ove non prevista a carattere esclusivo, non comporta la rinuncia del creditore al foro previsto dall’art. 1182 c.c.; nella specie almeno una delle tre fatture e per un importo significativo (n. 2088 di Euro 3.013,43) prevedeva il pagamento mediante “rimessa diretta” e cioe’ presso la sede della SIVAC srl in *****, mentre la stessa societa’ aveva ribadito in calce alle fatture e alle bolle di consegna che il Foro competente era quello di Pesaro;

che in ogni caso il mancato pagamento delle fatture comportava la inapplicabilita’ della clausola con la quale le parti avevano previsto il pagamento presso il compratore contestualmente alla consegna;

che non vi era alcuna prova dell’avvenuta conclusione del contratto in *****, dove era stata raccolta la commissione, posto che l’agente di zona non aveva il potere di rappresentanza della societa’.

In relazione alle censure articolate, la ricorrente ha formulato quesiti di diritto.

Il ricorso va accolto.

In conformita’ all’orientamento di recente ribadito dalla Suprema Corte, deve ritenersi consentito, in sede di regolamento avverso pronuncia declinatoria di competenza, rilevare di ufficio la tardivita’ dell’eccezione di incompetenza o la sua incompletezza (Cass. 2009, n. 9783; Cass. 1976, n. 15 e Cass. 1975 n. 2748).

Nella specie, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 90/2007 il debitore ingiunto sollevo’ l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Pesaro – Sezione distaccata di Fano con riferimento ai fori di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c. assumendo in particolare che la competenza spettava al Tribunale di Cosenza quale giudice del luogo di conclusione del contratto e del luogo in cui doveva essere eseguito il pagamento, nonche’ quale giudice del luogo di residenza dell’opponente.

Nessuna ulteriore contestazione venne effettuata, in particolare con riferimento al foro concorrente del domicilio il quale costituisce ex art. 18 c.p.c. un autonomo criterio di collegamento, concorrente con il foro della residenza (Cass. 2007, n. 24277).

E’ pur vero che il Tribunale ha accertato che l’ingiunto era “titolare di Ferramenta e Colori” con sede in ***** e quindi domiciliato nel circondario del Tribunale di Cosenza”, ma va al riguardo rilevato che – in difetto di specifica contestazione -non e’ consentito al giudice indagare in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di fatto necessari per la operativita’ del criterio non contestato (v. Cass. 1976 n. 15; Cass. 2009 n. 9783).

Ne segue che la competenza deve ritenersi radicata presso il giudice adito, in base al criterio di collegamento non contestato”.

La Corte condivide le riportate considerazioni e le fa proprie in quanto aderenti ai principi – piu’ volte affermati nella giurisprudenza di legittimita’ -secondo cui la proposizione dell’eccezione di incompetenza territoriale, nelle controversie in materia di obbligazioni, richiede necessariamente la contestazione di ciascuno dei criteri applicabili e, quindi, in caso in cui sia convenuta – come appunto nella specie – una persona fisica, anche di quelli del luogo sia della residenza che del domicilio trattandosi di criteri autonomi.

Da quanto precede deriva che l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’opponente – convenuto E.F. deve essere ritenuta incompleta (non contenendo la specifica contestazione del criterio di collegamento relativo al domicilio del convenuto) e, quindi, come non proposta con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito dalla societa’ Sivac. Pertanto, in accoglimento della proposta istanza di regolamento di competenza, la sentenza impugnata va cassata e va dichiarata la competenza territoriale del tribunale di Pesaro – Sezione distaccata di Fano – in diversa composizione al quale va rimessa la statuizione anche in ordine alle spese di questa fase.

PQM

LA CORTE Accoglie l’istanza di regolamento di competenza, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del tribunale di Pesaro – Sezione distaccata di Fano – in diversa composizione dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese di questo regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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