Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.11274 del 10/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

NAOS CONSULTINO SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DET MILLE 41, presso lo studio dell’avvocato CAMMARELLA ANNITA, rappresentata e difesa dall’avvocato ZICARELLI MASSIMO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOCHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza R.G. 486/05 del GIUDICE DI PACE di LAGONEGRO, depositata il 26/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01 /2010 dal Consigliere Relatore Dott. PARZIALE Ippolisto;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS Pierfelice, che si riporta alle conclusioni scritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Parte ricorrente impugna il provvedimento su indicato, che dichiarava inammissibile la sua opposizione perche’ proposta tardivamente.

Lamenta l’erroneita’ della pronuncia del Giudice di Pace, che dichiarava inammissibile, perche’ tardivo, il ricorso proposto ai sensi della L. 689 del 1981, artt. 22 e 23 ai sensi dell’art. 23 della legge, comma 1 non rilevando che il giorno di scadenza del termine computato (18 settembre 2005) era festivo (domenica) con conseguente proroga al giorno successivo non festivo (art. 155 c.p.c.). Il ricorso era quindi tempestivo.

2. – L’impugnazione era ritenuta fondata e veniva fissata udienza camerale (29 aprile 2008) nella quale veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero dell’Interno presso l’avvocatura generale dello Stato. Parte ricorrente ha ricevuto la notifica di tale ordinanza il 6 giugno 2008 e ha provveduto alla nuova notifica il 10 settembre 2008, rispettando il termine di 60 giorni assegnato con l’ordinanza (tenuto conto della sospensione dei termini per un periodo feriale).

3. Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso, eccependo (a) la tardivita’ della impugnazione per essere decorsi circa tre anni dalla pubblicazione della decisione del Giudice di Pace, (b) l’inammisibilita’ del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. (mancanza dei quesiti).

4. All’esito della nuova valutazione preliminare, rilevato l’esatto adempimento di quanto disposto con l’ordinanza del 19 aprile 2008 e l’infondatezza delle eccezioni sollevate dall’avvocatura (l’impugnazione della decisione del Giudice di Pace era stata effettuata nei termini, e’ stata disposta rinnovazione della notifica e il ricorso non e’ soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006), veniva nuovamente disposta trattazione in camera di consiglio.

5. Il ricorso e’ fondato e va accolto. Il giorno di scadenza del termine era festivo (domenica) e di conseguenza il termine era prorogato al giorno successivo, nel quale e’ avvenuto il deposito.

6. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame, ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui e’ anche demandato, ex art. 385 c.p.c. di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Lagonegro), che decidera’ anche sulle spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

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