Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.11288 del 10/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G AVEZZANA 13, presso lo studio dell’avvocato BONIFAZI LUCIANA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARBONE LEONARDO;

– ricorrente –

e contro

S.A.S.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata il 24/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2010 dal Consigliere Dott. GOLDONI Umberto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo il quale visto l’art. 375 c.p.c. chiede che l’Ecc.ma Corte di Cassazione – sezione seconda – voglia dichiarare inammissibile il ricorso.

La Corte:

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO che avverso il provvedimento in data 24.6.2004, con cui il Presidente del tribunale di Castrovillari aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da C.G. avverso il decreto di liquidazione degli onorari al CTU, S.A.S., era stato proposto ricorso per cassazione dallo stesso C.; che con ordinanza collegiale, questa Corte aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M.G., assegnando all’uopo il relativo termine;

che dalla attestazione della Cancelleria emerge che, spirato il termine suddetto, non si era ottemperato a tanto;

ritenuto che, a norma dell’art. 375 c.p.c. tale inosservanza comporta l’inammissibilita’ del ricorso;

che non v’ha luogo a provvedere sulle spese;

lette le conformi conclusioni del P.G..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

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