Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.11290 del 10/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19767/2004 proposto da:

C.R. *****, B.M.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA, rappresentati e difesi dall’avvocato ORTENZI Massimo;

– ricorrenti –

e contro

C.E., G.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 118/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 01/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/03/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, visto l’art. 375 c.p.c., chiede che l’Ecc.ma Corte di Cassazione – sezione seconda – voglia dichiarare inammissibile il ricorso.

IN FATTO E DIRITTO La Corte:

Rilevato che C.R. e B.M.T. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello d’Ancona n. 118/04 nella causa promossa dai medesimi contro C.E.;

Considerato che non è stato proceduto alla rinnovazione della notifica nei termini indicati nell’ordinanza di questa Corte in esito ad udienza camerale del 25.3.09;

ritenuto pertanto che il presente ricorso dev’essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte, dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010

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