Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.11450 del 12/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. ed est. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del ministro in carica, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

Cassa Rurale di Tuenno, s. coop. a r. l., in persona del presidente C.L., rappresenta e difesa dall’avv. Paoletto Alberto di Trento e domiciliata in Roma, viale Angelico n. 103, presso l’avv. Massimo Letizia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/05 della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, depositata in data 23.05.2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 marzo 2010 dal consigliere relatore dott. Sergio Bernardi;

udito per i ricorrenti l’avvocato dello Stato Massimo Santoro;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cassa Rurale di Tuenno impugnò gli avvisi di rettifica IVA concernenti gli anni 1996 e 1997 notificatile dall’Agenzia delle Entrate di Cles per omessa fatturazione di servizi ricevuti dalla Federazione Trentina della Cooperative. La CT Provinciale di Trento accolse i ricorsi riuniti, e la CT di secondo grado ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio. Ministero ed Agenzia ricorrono con un motivo per la cassazione della sentenza d’appello. La Cassa Rurale si è difesa con controricorso e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione di secondo grado ha rilevato che l’appello era stato notificato alla Federazione delle Casse Rurali del Trentino, che si era costituita per dichiarare la propria estraneità al processo, ma non alla Cassa Rurale, che era rimasta contumace. Ha pertanto dichiarato inammissibile l’impugnazione.

Col ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 8, 20 e 53 nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria. Si osserva che l’appello era correttamente intestato alla Cassa Rurale, ed era stato notificato alla Federazione delle Cooperative nella veste di domiciliata ria della società appellata.

Il ricorso è infondato, perchè dall’esame degli atti risulta che la Federazione Trentina delle Cooperative non è mai stata parte del processo, nè, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, domiciliataria della Cassa Rurale. La notificazione dell’atto di appello, pertanto, in quanto effettuata presso terzo del tutto estraneo al giudizio, non ricollegabile alla parte processuale ed avente sede in altro Comune, è stato, giustamente, considerata inesistente dalla Commissione di secondo grado.

Va quindi respinto il ricorso, e condannati i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in Euro 600, di cui 400,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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