Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.11464 del 12/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MONACI Stefano – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO LUIGI, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

e sul ricorso 28601-2006 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GOTTARDO 21, presso lo studio dell’avvocato CARINI LUCIA, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPOTORTO CESARE, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO LUIGI, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta mandato in calce al ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 24 04/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 06/10/2005 R.G.N. 3683/02;

udita la relazione della causa svoltai nella pubblica udienza del 24/02/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per accoglimento del ricorso principale, assorbimento dell’incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 17 luglio 1998, l’INPS conveniva davanti al Pretore di Foggia, in funzione di g.l., M.G., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con cui era stato condannato alla restituzione delle somme da quest’ultimo versate a titolo di contributi agricoli non più dovuti per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore a mt. 700 s.l.m., a seguito della sentenza n. 370/85 con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità della L. n. 991 del 1952, art. 8, D.L. n. 942 del 1977, artt. 7 e 8.

Sosteneva l’opponente che l’avversa pretesa era improponibile e improcedibile, in quanto non preceduta dalla fase amministrativa, oltre che prescritta per decorso di dieci anni e, in ogni caso, infondata; chiedeva, pertanto, la revoca dell’opposto decreto.

Si costituiva l’opposto contestando la fondatezza delle avverse pretese e chiedendone il rigetto con ogni statuizione conseguente.

L’adito Giudice del lavoro rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.

Avverso detta pronuncia, proponeva appello l’INPS, il quale insisteva sulla improponibilità dell’azione per mancata presentazione della domanda amministrativa, sulla decadenza dell’azione e/o sospensione del processo per mancanza del ricorso amministrativo, nonchè sulla sua nullità ed, infine, sulla prescrizione del diritto al rimborso ed infondatezza della domanda.

Resisteva al gravame l’appellato, il quale, deducendone l’infondatezza, ne chiedeva il rigetto.

Con sentenza del 27 settembre – 6 ottobre 2005, l’adita Corte di Appello di Bari, esclusa la necessità di una preliminare domanda amministrativa, dichiarava il vantato credito prescritto.

A sostegno della decisione osservava che la domanda giudiziaria per decreto ingiuntivo dell’11 febbraio 1998 era stata preceduta da una richiesta del 9 maggio 1986, che “ben interruppe i termini prescrizionali per tutti i contributi richiesti in restituzione, che vanno dal 9/6/79 all’8/1/85”.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’INPS con un unico motivo.

Resiste M.G. con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, affidato a due motivi, cui resiste l’INPS con controricorso. Il M. ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Va accolto il ricorso principale, fondato sulla violazione da parte della Corte di appello di Bari dell’art. 2946 c.c., avendo il Giudice a qua, a sostegno della decisione, osservato che “la domanda giudiziaria per decreto ingiuntivo dell’11 febbraio 1998 venne preceduta da una richiesta del 9/5/86, che ben interruppe i termini prescrizionali per tutti i contributi richiesti in restituzione, che vanno dal 9/6/79 all’8/1/85”. Sennonchè il termine, operante nella specie – come affermato nella stessa sentenza impugnata – è decennale e, quindi, l’interruzione a mezzo della domanda giudiziaria dell’11.2.1998 risulta avvenuta dopo la sua scadenza; ciò anche a voler tener conto della sospensione del termine dal 12.9.1983 al 12.9.1986 per effetto del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 19 – cui la difesa del M., fa cenno in questa sede-, poichè, anche facendo decorrere il termine dal 12.9.1986 il decennio scade nell’anno 1996, e quindi, la domanda giudiziaria del 1998 risulta, comunque, tardiva ai fini della interruzione. Gli atti che si assumono interruttivi e che il M. afferma di avere effettuato “con ricorso depositato presso l’Ufficio SCAU di Foggia, tramite l’EPACA il 9.5.86 e con le raccomandate nn. 7623/4, spedite il 23/1/96 dall’Ufficio Postale di Foggia, pervenute il 24 e il 31 gennaio succ. rispettivamente alle sedi di Foggia e di Roma del SCAU”, non sono stati riprodotti nel controricorso con ricorso incidentale, e non possono, quindi, essere presi in considerazione.

Invero – come ripetutamente affermato da questa Corte -, in forza del principio di autosufficienza, desunto dall’esegesi dell’art. 366 c.p.c., nelle sue singole disposizioni e nel suo complesso precettivo e sanzionatone), nel caso di contestazione sul contenuto di un documento, od anche di questione concernente il suo mancato esame, è indispensabile che il soggetto interessato, riporti – nell’esposizione in fatto o nello svolgimento delle sue ragioni – il testo del documento stesso su cui fonda la propria difesa, diversamente non ponendosi il giudice di legittimità in condizione di svolgere il suo compito istituzionale (ex plurimis, Cass. n. 4905/2003).

Il ricorso principale va pertanto accolto, con assorbimento dell’incidentale, concernente la pretesa erronea decorrenza e determinazione degli interessi e del maggior danno.

Conseguentemente, trattandosi di una violazione di legge, e non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito. Ne discende che, dovendosi escludere, per effetto della intervenuta prescrizione, il diritto del M. alla richiesta ripetizione, in accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo (n. 759/1998), quest’ultimo va revocato.

La complessità della fattispecie, dimostrata dal difforme esito dei gradi di merito, induce a compensare le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione al decreto ingiuntivo (n. 759/1998) e revoca quest’ultimo. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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