Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.11506 del 12/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12590/2006 proposto da:

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA (c.f. *****) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 12, presso l’avvocato TORTORICI Giovanni, che la rappresenta e difende giusta procura speciale per Notaio Giovanni Vicini di Roma, Rep. 213427 del 18.7.2008.

SIELTE SPA in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 12, presso l’avvocato TORTORICI GIOVANNI, che li rappresenta e difende giusta procura speciale per Notaio Gianluca Napoleone di Civitavecchia, rep. 36043 del 21.10.2008;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO DELLA MEDITELE IMPIANTI SRL in persona del suo Curatore Avvocato B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 5697, presso l’avvocato ASCANIO GIANCARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato LAMICELA Edoardo giusta procura speciale per notaio Michele Sipione in Randazzo, Rep. 2354 del 5.03.2000 depositata in data 10.03.2010;

– resistente –

avverso la sentenza n. 847/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 06/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/03/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito per il ricorrente, l’Avvocato TORTORICI (con delega), che ha chiesto l’accoglimento del ricorse-udito per il resistente, l’Avvocato LAMICELLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso e rileva difetto di notifica;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso, per l’accoglimento del quarto motivo per quanto di ragione, rigetto del primo e assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 6 settembre 2005, rigettò il gravame congiuntamente proposto dalle società Ericsson Comunicazioni s.p.a. e Sielte s.p.a. avverso una precedente pronuncia del locale tribunale, che, in accoglimento della domanda avanzata dal curatore del fallimento della Meditele Impianti s.r.l., aveva dichiarato inefficace nei confronti di detto fallimento un atto in forza del quale, diciotto giorni prima di fallire, la medesima Meditele Impianti aveva ricevuto un versamento di L. 350.000.000 rinunciando però a proprie pretese di assai maggiore importo fatte valere in un giudizio instaurato nei confronti della Ericsson Comunicazioni e della Sielte.

Per la cassazione di tale sentenza le due società sopra menzionate hanno congiuntamente proposto ricorso, articolato in quattro motivi, ed hanno poi depositato una memoria chiedendo di poter rinnovare la notificazione del ricorso, in precedenza spedito per la consegna a mezzo posta ma restituito dall’ufficiale postale con la dicitura “destinatario sconosciuto”.

Il curatore del fallimento intimato non ha svolto difese scritte in questa sede, ma è stato rappresentato all’udienza di discussione da un difensore munito di procura speciale rilasciata per atto notarile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile, perchè non è stato notificato alla parte intimata ed è ormai definitivamente decorso il termine entro il quale la sentenza della corte d’appello avrebbe potuto essere utilmente impugnata.

Come già accennato, infatti, la notifica del ricorso, spedito a mezzo posta, non ha avuto luogo in quanto il difensore domiciliatario della parte intimata, avv. Edoardo Lamicella, è risultato irreperibile nel luogo (C.so *****) indicato all’atto dell’elezione del domicilio e riportato nell’epigrafe della sentenza impugnata.

Di tale circostanza, però, il ricorrente è stato reso edotto immediatamente, avendo l’ufficiale postale provveduto a restituire al mittente il plico non consegnato, con la dicitura “destinatario sconosciuto”. Detto plico è stato depositato nella cancelleria di questa corte dal difensore del medesimo ricorrente sin dal 17 settembre 2007. Solo con la memoria datata 25 febbraio 2010, depositata a norma dell’art. 378 c.p.c., entro cinque giorni dall’udienza di discussione, è stata poi avanzata richiesta di autorizzazione a procedere a nuova notifica del ricorso.

Siffatta richiesta non è però accoglibile.

Come di recente confermato dalle sezioni unite di questa corte, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio; ed, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, ma semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (sez. un 17352 del 2009).

In conformità a tale insegnamento, al quale il collegio reputa di dover senz’altro aderire, appare indubbio che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto attivarsi quanto meno sin dal settembre 2007 per individuare il nuovo recapito dello studio dell’avv. Lamicella, difensore del fallimento intimato (nuovo recapito che, peraltro, risultava indicato a stampa a margine del foglio sul quale è riprodotta la prima pagina della sentenza impugnata, prodotta in copia dallo stesso ricorrente), così da porsi in condizione di procedere ad una nuova notifica (si vedano anche, in argomento, Cass. n. 10693 del 2007 e n. 6547 del 2008).

Non avendo la parte interessata adempiuto a tale onere, è giocoforza concludere che la sentenza non tempestivamente impugnata è passata in giudicato, ben prima di quando, nell’imminenza della discussione del ricorso, il ricorrente ha chiesto di poter procedere ad un nuovo (ma ormai tardivo) tentativo di notifica.

Nè può ritenersi che la comparizione in udienza del difensore del fallimento intimato valga invece a rendere il ricorso ammissibile.

Non si è qui in presenza di un’ipotesi di notifica nulla, che potrebbe esser sanata dalla costituzione del destinatario dell’atto perchè ciò varrebbe a dimostrare che la notifica ha comunque conseguito il suo effetto. Si tratta invece, come già sottolineato, di una notifica non effettuata, dunque del tutto inesistente e perciò non suscettibile di sanatoria.

D’altro canto, il difensore del fallimento intimato ha dichiarato di aver avuto conoscenza in via solo informale – e quindi non per effetto di una qualsiasi attività di notificazione – dell’esistenza del ricorso e di esser comparso all’udienza unicamente al fine di eccepirne l’inammissibilità, astenendosi da ogni difesa nel merito.

La circostanza che, come già rilevato, la sentenza è da ritenersi passata in giudicato ben prima di quando anche questa attività defensionale è stata espletata rende del tutto evidente che non può da essa trarsi argomento alcuno per restituire valenza al ricorso non notificato.

Alla declaratoria d’inammissibilità fa seguito la condanna in solido delle ricorrenti al rimborso, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate in Euro 5.000,00 (cinquemila) per onorar ed Euro 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 (cinquemila) per onorari ed Euro 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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